Medici di famiglia. Svolta del Governo: arriva la dipendenza selettiva
Il Governo mette mano in modo deciso alla riorganizzazione della medicina territoriale, con un intervento normativo che punta a ridefinire equilibri storici tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e Servizio sanitario nazionale. Il dossier sulle “Linee programmatiche del riordino dell’assistenza primaria” traccia una rotta chiara: garantire la piena operatività delle Case della Comunità, fulcro del modello previsto dal PNRR, attraverso una riforma strutturale e non più soltanto contrattuale.
Una riforma imposta dal PNRR
La ratio dell’intervento è eminentemente sistemica. Il documento chiarisce che l’attuale assetto della medicina generale “non appare più sufficiente” a garantire livelli uniformi e programmabili di assistenza territoriale .
La pressione deriva dai vincoli europei: il raggiungimento dei target del PNRR in materia sanitaria è condizione necessaria per l’erogazione delle risorse. In questo contesto, le Case della Comunità non possono restare contenitori vuoti, ma devono diventare centri operativi reali, con personale stabilmente integrato.
Il cuore della riforma: il “doppio canale”
Il punto più innovativo — e politicamente sensibile — è l’introduzione di un sistema a doppio binario:
- Convenzione riformata: resta il canale ordinario, basato sul rapporto fiduciario medico-paziente
- Dipendenza selettiva: nuovo canale per funzioni territoriali strutturate, su base volontaria e programmata
Non si tratta, almeno nelle intenzioni, di una “statizzazione” della medicina generale. Il legislatore esclude esplicitamente una trasformazione generalizzata dei medici convenzionati in dipendenti. Tuttavia, la creazione di un canale parallelo apre a un progressivo riequilibrio del sistema.
Case della Comunità: da progetto a obbligo operativo
Uno degli elementi di maggiore discontinuità è la trasformazione dell’attività nelle Case della Comunità da opzionale a strutturale.
Il testo parla chiaramente di “debito organizzativo minimo”, imponendo ai medici:
- presenza programmata nelle strutture territoriali
- partecipazione a reti multiprofessionali
- utilizzo di sistemi informativi interoperabili
Si supera così il modello tradizionale fondato sull’autonomia organizzativa del singolo medico, per approdare a una logica di servizio integrato e verificabile.
Nuova remunerazione: meno assistiti, più obiettivi
Sul piano economico, la riforma mira a correggere una distorsione storica: oggi circa l’85% dei compensi è legato al numero di assistiti, mentre solo una quota marginale dipende da risultati sanitari .
La proposta introduce una struttura retributiva articolata:
- quota base
- quota per presa in carico dei cronici
- quota prevenzione
- quota organizzativa
- quota per attività nelle Case della Comunità
- quota di risultato
L’obiettivo è spostare il baricentro verso qualità, prevenzione e gestione proattiva della salute.
Pediatri, costi e criticità del sistema attuale
Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato alla pediatria di libera scelta. I dati evidenziano criticità strutturali:
- costo medio annuo per assistito: 175 € per pediatra vs 91 € per MMG
- mantenimento oltre l’età di esclusiva genera oltre 286 milioni di euro annui di maggiori costi
L’ipotesi di estendere l’età pediatrica fino a 18 anni, richiesta dalla categoria, comporterebbe ulteriori costi stimati in oltre 523 milioni di euro annui e la necessità di circa 1300 nuovi pediatri .
Il dossier suggerisce quindi un riequilibrio: uniformare massimali e compensi tra pediatri e medici di medicina generale.
Il nodo politico: autonomia professionale vs integrazione
Dal punto di vista giuridico, la riforma si colloca all’incrocio tra:
- principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117 Cost.)
- organizzazione regionale dei servizi sanitari
- autonomia professionale dei medici
Il rischio di contenziosi non è secondario, soprattutto su:
- obblighi organizzativi imposti ai convenzionati
- transizione verso il lavoro dipendente
- ridefinizione dei compensi
Non a caso, il documento insiste sulla natura “di cornice” della norma, rinviando molti dettagli alla contrattazione collettiva e alla programmazione regionale.
Tempistiche serrate e monitoraggio
Il cronoprogramma è estremamente stringente:
- 30 giorni: ricognizione e fabbisogni
- 60 giorni: schemi operativi
- 90 giorni: definizione standard
- 180 giorni: avvio applicazione
È previsto inoltre un sistema di monitoraggio nazionale basato su indicatori come:
- presa in carico dei pazienti cronici
- accessi impropri al pronto soccorso
- utilizzo della telemedicina.
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