Atto d’indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016–2018. Compare il Professionista Specialista e l’OSS nell’Area Socio-Sanitaria
Presentata appena ieri la nuova Legge di Stabilità 2017 che dovrà passare lunedì al vaglio dalla Commissione UE, e il 20 c.m. con il testo definitivo in Parlamento. Ora l’attenzione si concentra sulla prossima calda stagione, centrata sulla contrattazione per il comparto sanitario, triennio 2016 - 2018. Dopo i rilievi del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), il Comitato di Settore Regioni - Governo ha presentato le Bozze d’indirizzo per il rinnovo della contrattazione per l’area dirigenziale e per il comparto.
Direttiva che dopo due trienni di blocco dei contratti, giunge in un contesto sociale, economico, culturale e normativo molto cambiato e che si prefigge obiettivi utili all’attuazione funzionale del Patto per la Salute.
Molte le novità messe in campo, tracciate già nella esaustiva premessa, dalla quale risulta indispensabile far sì che i rinnovi contrattuali diventino funzionali e strumentali ai processi di riorganizzazione in atto nel S.S.N., ad iniziare dall’attuazione delle scelte strategiche come il nuovo assetto per intensità di cure, la realizzazione degli ospedali di comunità o reparti a bassa intensità di cura a gestione infermieristica previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. n.70/2015.
Altra criticità da superare sono gli spazi di autonomia contrattuale aziendale, considerati troppo ampi, il contratto nazionale, al fine di evitare i contenziosi, dovrebbe consegnare “la certezza attuativa” delle disposizioni, esigenza oggettiva di tutte le parti firmatarie del CCNL.
Nel Titolo II Disponibilità delle Risorse, l’atto d’indirizzo prevede l’incremento del monte salario della retribuzione per il 0,4% relativamente alle voci fisse e al netto dell’indennità di vacanza contrattuale e lo 0,4% per le parti variabili, quote ambedue da destinare alla rivalutazione delle medesime. La legge di stabilità potrebbe prevederne una integrazione, ma ad oggi, il Governo non ha espresso disponibilità a riguardo.
Le Regioni, soddisfatti i vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi Servizi Sanitari, potranno destinare parte delle economie aggiuntive, esclusivamente al personale direttamente coinvolto nei processi di ristrutturazione, miglioramento organizzativo e razionalizzazione, ed individuare specifici ed ulteriori criteri premiali per i lavoratori coinvolti in progetti innovativi, principalmente mirati alla riduzione delle liste di attesa, alla piena e qualificata erogazione dei LEA e alle condizioni di lavoro.
Al Titolo III Assetto professionale, una importante novità, si prevede l’istituzione dell’area delle professioni socio-sanitarie (prevista dal d.lgs. 502/92). La creazione di questa specifica area delle professioni socio-sanitarie comporterebbe il superamento della desueta articolazione del personale nei quattro ruoli (sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) prevista dal lontano DPR n.761 del 1979. Secondo l’atto, l’area delle professioni e degli operatori sociosanitari è una nuova configurazione professionale nell’ambito della quale occorre ricollocare i profili esistenti a rilevanza socio-sanitaria, ad oggi l’unico profilo professionale istituito con una metodologia propria di quest’area è l’operatore socio sanitario. L’Operatore Socio-Sanitario, in questa nuova area avrebbe una giusta collocazione, risolvendo, alla radice, le questioni controverse legate al suo attuale inquadramento nel ruolo tecnico da una parte e dall’altra porrebbe nella giusta dimensione, il rapporto di collaborazione con le professioni sanitarie e sociali ad iniziare da quella infermieristica.
Nel complesso sono indicate 4 aree funzionali:
- Area sanitaria, comprendente le professioni sanitarie infermieristiche – ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione e le arti sanitarie ausiliarie;
- Area dell’integrazione sociosanitaria comprendente gli operatori di interesse sanitario, oss compreso, il personale appartenente ai profili di assistente sociale, di educatore professionale, di puericultrice;
- Area dei fattori produttivi comprendente il personale amministrativo, tecnico e professionale;
- Area della ricerca (da istituire a seguito dei provvedimenti legislativi di cui al Titolo VI, punto 2 degli atti di indirizzo).
Appare anche il Professionista Specialista e Professionista Esperto collocato nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche – ostetriche, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, che dovrà essere disciplinato all’interno del CCNL, nel rispetto di quanto previsto dal profilo professionale, dal percorso formativo e dal codice deontologico, salvaguardando le specifiche competenze professionali degli altri professionisti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 42 del 1999.
A tale scopo va precisato che:
a) la posizione di “professionista specialista” è attribuita al professionista laureato delle citate professioni sanitarie in possesso del master di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n.43/06;
b) la posizione di “professionista esperto è attribuita al professionista che ha acquisito competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali, anche in virtù di protocolli concordati tra le rappresentanze delle professioni interessate, di quelle mediche e dell’area sanitaria più in generale
Il Comitato di Settore auspica, una modifica normativa che preveda ai fini dell’accesso alla posizione di “professionista specialista” in alternativa al possesso del relativo master, l’aver svolto un percorso ultra quinquennale verificabile all’interno dell’area di riferimento nonché la rivisitazione degli ordinamenti didattici delle lauree magistrali delle professioni sanitarie infermieristiche - ostetrica, tecnica, 13 della riabilitazione e della prevenzione.
L’assetto economico e normativo nel quale iscrivere il professionista specialista ed il professionista esperto andrà definito all’interno della categoria D, costituito come “contenitore dinamico”, dove collocare tutti i profili professionali titolari d’incarico di coordinamento/posizione organizzativa e specialista. La revisione avverrà con le risorse presenti nei fondi contrattuali quindi non comporterà un incremento delle stesse.
La valorizzazione della responsabilità professionale, presente al Titolo IV, tema trasversale a tutte le figure professionali e comune a tutte le aree negoziali. L’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione della specifica complessità, sarebbe attuato per mezzo dell’istituzione e revisione di sistemi di graduazione degli incarichi e funzioni, valutando l’esercizio effettivo di responsabilità. Questo dovrà riguardare sia le attuali posizioni di coordinamento, sia gli altri profili, in particolare quello dello “specialista” (previsto dalla Legge n.43/2006). L’atto di indirizzo non prevede di unificare gli incarichi di coordinamento e di posizione organizzativa dal punto di vista economico ma di inserirli, riorganizzandoli funzionalmente, nel “contenitore dinamico” descritto al Titolo III.
Considerato anche “l’operatore senior”. Il CCNL dovrà individuare modalità di valorizzazione, di riconoscimento e di tutela dell’operatore senior, ma senza risorse aggiuntive. Infatti la direttiva sottolinea: ”Ciò non comporta in nessun caso oneri economici in quanto trattasi di indicazioni operative che il contratto dovrebbe prevedere in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa.”
Queste in sintesi le maggiori novità che sono poste dal Comitato di settore Regioni – Governo, al tavolo della negoziazione del sempre più vicino rinnovo contrattuale per il comparto per il triennio 2016 – 2018. Una base operativa che coglie solo superficialmente e spesso in modo confuso alcuni aspetti innovativi. Siamo ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi necessari a stabilire un assetto premiante la competenza, la responsabilità e la tipologia di lavoro usurante in sanità. Per approfondimenti: ATTO D'INDIRIZZO COMPARTO
Fonte: Quotidiano Sanità