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Bye bye mobilità compensativa. Infermieri ostaggi delle aziende

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 20/10/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto NazionaleMarche

Sono molti i colleghi che ogni giorno ci interpellano chiedendoci, come possono fare per poter ottenere la mobilità compensativa. Con il nuovo CCNL in vigore dal 21 maggio scorso, firmato dalla CISL, CGIL, UIL, FIALS, FSI e a sorpresa pochi giorni fa anche da Nursing up, le procedure per lo scambio tra dipendenti di aziende sanitarie diverse sono state di frequente bloccate. 

Il motivo? Un contratto scritto malamente, che con molta superficialità è stato approvato e consentito proprio dalle sigle sindacali sopra citate.

Infatti l’art. 52 CCNL 21/05/2018, ha reso inefficace il precedente art.21 del CCNL 10/04/2004 che consentiva la mobilità per scambio compensativo e disapplica al c.3 la disposizione all’art.19 del CCNL del 20/09/2001.

L’art. 52 del nuovo CCNL rimandando all’art.30 del D.lgs 165/2001( Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Il trasferimento e' disposto   previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.    

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. ).

E sottolineando ai successivi commi:

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

  1.  E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).

 

Stabilisce in sintesi

1. La mobilità tra dipendenti potrà avvenire solo tramite partecipazione a bandi emessi dall’azienda.

2. Il nulla osta continua ad essere necessario per ottenere di fatto la  mobilità. Mentre non è necessario avere il nulla osta preventivo per partecipare al bando di mobilità.

 

In conclusione

Il nuovo CCNL non recepisce in alcun modo la possibilità di scambio compensativo. Tant’è che ad esempio l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, per consentire una "pseudo" applicazione della mobilità compensativa in una bozza di regolamento inviato alle OO.SS. del comparto, propone la seguente procedura:

"…. le domande pervenute successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 21/05/2018, il ricorso alla mobilità per compensazione dovrà essere proceduto da un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità da parte degli altri dipendenti. Eventuali dipendenti interessati dovranno comunicare all’Area Vasta la propria candidatura entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ASUR. Nel caso di altri interessati alla procedura, ai fini della scelta del soggetto, saranno applicati i criteri e le modalità di cui al regolamento ASUR approvato con detr.527/2014; trattandosi di mobilità in uscita dovrà essere preso a riferimento la sede di destinazione della mobilità. Le disposizioni di cui all’art.6 del richiamato regolamento ASUR approvato con deter. N. 527/2014 continuano in ogni caso ad avere effetto relativamente alle istanze di mobilità per compensazione presentate PRIMA DEL CCNL 21/05/2018...."

 

Quindi cosa resta da dire? La mobilità per compensazione con la “vecchia” procedura, che in moltissimi casi ha permesso l’avvicinamento alla propria famiglia di tanti colleghi, scompare.

Ora osservata l’inefficienza delle aziende, le procedure di mobilità volontaria con bando, diverranno sempre più indaginose, burocratiche e tutt’altro che trasparenti. 

Il proverbio ERA MEGLIO QUANDO ERA PEGGIO, descrive in modo inoppugnabile la situazione. Ringraziamo ancora una volta chi ha accordato questo contratto.