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Pensioni 2019. Le 12 possibilità per lasciare il lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/12/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

In un momento in cui, in tema di pensioni sembra regnare una comprensibile confusione, proviamo a fare ordine, ed in relazione a quanto noto fino ad oggi, ed in attesa della Legge di Bilancio, ecco le 12 vie di uscita per lasciare il lavoro, e poter godere della tanto agognata pensione.

 

1.Pensione di «vecchiaia» a 67 anni
Il diritto alla pensione di vecchia si maturerà nel 2019 con 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi. La vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

La pensione di vecchiaia scatta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

 

  1. Pensione anticipata in base alla legge Fornero

Per i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi ed eventualmente

Nel 2019, in base alle regole attuali la soglia minima contributiva sarà di:

42 anni e tre mesi per gli uomini

41anni e tre mesi per le donne.

Stop all'aumento dell'età pensionabile in relazione all'aspettativa di vita.

 

3. Lavori usuranti

Per il lavoro usurante i requisiti da raggiungere per poter andare in pensione sono: dal 2019 e fino al 2026: quota 97,6 con almeno 61 anni 7 mesi di età e 35 anni di contributi.

 

4.Lavori gravosi
Per i lavoratori impiegati in mansioni gravose i requisiti sono:

66 anni e 7 mesi di età (oppure 41 anni e dieci mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini). Dal 2019 non scatterà la speranza di vita. Le domande vanno presentate telematicamente all’Inps, compilando un apposito modello, allegando la dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, legge 205/2017, resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale Istat, ove previsto. Per questa categoria si è in attesa della circolare dell’Inps con le istruzioni applicative.

 

 

5. Lavoratori precoci
I lavoratori precoci possono accedere alla quota 41+cinque mesi di contributi, a prescindere dalla età anagrafica, a patto che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi. L’assegno spettante alle pensioni quota 41 viene calcolato con il sistema misto.

 

6. e 7. Quota cento per dipendenti pubblici e privati

Confermata quota 100 a partire da Febbraio 2019, per chi ha raggiunto il requisito di 62 anni di età e 38 anni di contributi al 31 dicembre 2018, con delle differenze tra i lavoratori pubblici e privati.

Quota 100 sarà sperimentale per tre anni, dal 2019 al 2021.

I lavoratori privati potranno aderire all’operazione dal 1°febbraio 2019, se raggiungeranno i requisiti entro il 31 dicembre 2018, diversamente ci saranno tre finestre, maggio, agosto e novembre.

I lavoratori pubblici potranno aderire all’opzione dal 1 febbraio 2019, ma la prima finestra sarà ad ottobre.

 

8. Opzione donna

Opzione donna prevede come requisito per la pensione 58 anni di età e 35 di contributi le lavoratrici (59 se autonome), queste potranno avere una pensione ricalcolata con il solo criterio contributivo e decorrenza posticipata di 12 mesi (18 per le autonome).

Permetterà un notevole anticipo rispetto le regole ordinarie che prevedono o il raggiungimento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi o il raggiungimento di un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici del pubblico, 65 anni e 7 mesi del privato, 66 anni e mese se autonome oltre ad avere maturato almeno 20 anni di contributi.

Possono aderire all’opzione donna tutte le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, a fondi sostitutivi o esclusivi che siano in possesso di contributi alla data del 31 Dicembre 1995.

Non possono invece esercitare questa opzione coloro che sono iscritte alla gestione separata o che, per qualsiasi motivo, vogliano utilizzare i contributi maturati in tale gestione per raggiungere il requisito contributivo.

 

9. Ape aziendale

Una possibilità che può essere fornita dal datore di lavoro privato indipendentemente dal numero di dipendenti e senza nessun accordo sindacale, d’intesa e a favore del singolo lavoratore che accede a un Ape volontario.

Il lavoratore potrà così ricevere un assegno ponte per un massimo di 43 mesi prima della pensione di vecchiaia, alimentato con un prestito che sarà poi restituito con rate ventennali trattenute sulla futura pensione. La platea è quindi quella dei lavoratori dipendenti che abbiano almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi e che distino dalla sola pensione di vecchiaia non più di 3 anni e 7 mesi.

 

10. Ape sociale

È il prestito-ponte finanziato dallo Stato per consentire il pensionamento ai lavoratori che rientrano in particolari categorie ai quali mancano solo 3 anni al raggiungimento dei requisiti. Le categorie ammesse sono quattro: 

  • disoccupati che hanno concluso l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi con 30 anni di contributi
  • lavoratori che assistono familiari conviventi di 1° grado con disabilità grave da almeno 6 mesi con 30 anni di contributi
  • lavoratori con invalidità superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi
  • lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro ritenuto pesante (e lo hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7) con 36 anni di contributi.

Per questi lavoratori è possibile anticipare la pensione con 63 anni di età e tra i 30 e i 36 anni di contributi.

 

11.Cumulo dei contributi

Il cumulo contributi è quel particolare meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore in casse previdenziali differenti perché ha avuto un percorso lavorativo discontinuo.

È un sistema introdotto dalla Legge 228/2012 (in vigore dal 1 Gennaio 2013).
Il lavoratore può quindi cumulare i periodi assicurativi di periodi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni in maniera del tutto gratuita, al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento.

Possono accedere al cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi), coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS o a forme sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Enpals, …) e, infine, gli iscritti alle casse professionali.

Il requisito fondamentale per poter cumulare gratuitamente i contributi è che l’assicurato non goda già di trattamento pensionistico diretto da una delle gestioni interessate coinvolte nel cumulo stesso.

 

12.Pace contributiva

Se la manovra fosse approvata, la pace contributiva consentirebbe di coprire i periodi scoperti da contributi lavorativi, con versamenti alla cassa di previdenza che sarebbero meno onerosi di quanto è previsto dall’attuale normativa.

Il provvedimento, che riguarderebbe chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 e rientra nel sistema contributivo delle pensioni, è stato pensato per risolvere, almeno in parte, il problema delle carriere lavorative discontinue che riguardano soprattutto le giovani generazioni.

Il Governo vorrebbe rendere più agevole l’accesso alla copertura dei buchi contributivi accumulati dopo il 1996, prevedendo un onere economico semplificato rispetto alla riserva matematica: l’onere da versare verrebbe calcolato sullo stipendio medio dell’anno successivo a quello per il quale si colloca il periodo da recuperare.

*Riserva matematica: calcolo molto complesso, formulato in modo tale che il lavoratore debba versare un valore pari alle prestazioni che gli saranno poi erogate in pensione.

 

da il Sole24ore

ph credit: blasting news