Mobilità extraregionale. Sì al rilascio immediato del nulla osta
Con l’ordinanza del 02.12.24 il Tribunale di Massa ha accolto il ricorso proposto da un’infermiera calabrese difesa dagli avv. ti Francesco Gabriele e Francesco Grande, del foro di Catanzaro, la quale, vincitrice di procedura di mobilità extraregionale, aveva ottenuto il rilascio di un nulla osta differito da parte dell’azienda sanitaria datrice di lavoro che di fatto vanificava il trasferimento presso l’Asp di Cosenza ove avrebbe dovuto prendere servizio entro il 01.012.24. L’azienda sanitaria nel rilasciare il nulla osta differito aveva paventato inoltre l’esistenza di esigenze organizzative non meglio precisate alla base del provvedimento.
Ebbene il Tribunale di Massa accogliendo la tesi dei difensori e sulla scia dell’importante precedente giurisprudenziale del Tribunale di Milano, ha dato ragione alla ricorrente asserendo in primis l’illegittimità del nulla osta differito (prassi cui sovente ricorrono le aziende sanitarie) in quanto la normativa di riferimento (art 30 d.lgs 165/01) impone agli enti di contenere solo per motivate esigenze organizzative il suddetto differimento entro il termine massimo di 60 giorni.
Ed ancora il Tribunale Toscano ha con chiare lettere asserito che le esigenze organizzative dell’ente debbono essere analitiche, specifiche e riferite al caso di specie e non fondate su generiche allegazioni e argomentazioni notorie che non si attanagliano al caso concreto. Ove non ricorrano i presupposti di legge e nello specifico di cui all’art 30 primo e secondo periodo, quindi l’azienda deve essere condannata al rilascio del nulla osta incondizionato ed immediato. I legali si dichiarano soddisfatti per l’ulteriore importante decisione a tutela dei diritti di una categoria sempre più spesso ostacolata dalle burocrazie della P.A.