Mobbing. Condannato il datore di lavoro che chiede continuamente al dipendente notizie sullo stato di salute
Il datore di lavoro che chiede in maniera incessante e pressante notizie sulle condizioni di salute e sulle cure da espletare al dipendente, mette in atto una condotta mobbizzante.
A stabilirlo la Cassazione con la sentenza n. 10725/2019, nella quale rigetta il ricorso della società datrice già condannata al pagamento di più 40.000 euro per mobbing.
Il mobbing
E’ una scia di reiterati atti vessatorie persecutori nei confronti del lavoratore, all’interno dell’ambiente di lavoro in cui opera, capaci di provocare un danno incidente sulla sfera emotiva, psico-somatica, relazionale del dipendente.
Tali condotte che devono essere ripetute nel tempo e sistematiche, sono di due tipi: mobbing verticale o bossing se messa in atto da superiori in ordine gerarchico; mobbing orizzontale se messo in atto dai colleghi.
I fatti
Il tribunale di Milano aveva condannato la società datrice al pagamento della somma di 41.043,00 euro oltre interessi legali a titolo di risarcimento per mobbing, per le continue richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia, nella privazione della parte più rilevante delle sue mansioni al rientro dalla malattia, nella richiesta di dimissioni alla stessa.
- delle somme di 5.000,00 euro per differenze retributive relative al superiore inquadramento riconosciutole
- di 8.384,88 euro per indennità da licenziamento illegittimo.
Alla dipendente ancora riconosceva il diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL di categoria, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimatole per violazione del periodo di comporto.
La società datrice ricorreva in Cassazione che confermava la condanna.
Motivazioni della Cassazione
“la condotta mobizzante si è esplicata nei medesimi comportamenti datoriali (di continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, di privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, di richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima) emersi dall'istruzione testimoniale e confermati dalla CTU. Condotta mobizzante che ha cagionato alla lavoratrice la condizione di stress da lavoro.
ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (…)."