Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Conflitti con i colleghi. Posso chiedere il trasferimento per incompatibilità ambientale?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/01/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Il trasferimento per incompatibilità ambientale trova la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, prescindendo dalla colpa dei lavoratori trasferiti (Cass. 24 ottobre 2019 n. 27345).
Il giurisprudenza la locuzione “incompatibilità ambientale” descrive una situazione di difficoltà di rapporti per un lavoratore con altri lavoratori (colleghi o superiori gerarchici) tale da ingenerare disorganizzazione e disfunzione all’interno di una azienda .

Trasferimento per incompatibilità ambientale da parte del datore di lavoro
Con la sentenza del 26 ottobre 2018 (n. 27226) la Corte di Cassazione conferma che il trasferimento per incompatibilità aziendale è legittimo, perché motivato dalla necessità di porre rimedio ad uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva cui il lavoratore è addetto.
In tal caso, infatti, tale necessità deve essere ricondotta alle “esigenze tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103 cod. civ. Diversamente non è legittimo se motivato da ragioni punitive e disciplinari.
Il datore deve dimostrare, in caso di contestazione / impugnazione del trasferimento, che l'incompatibilità ambientale, determinando conseguenze quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell'ambiente di lavoro che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, è la ragione che giustifica la modifica del luogo di lavoro.
Il provvedimento è legittimo se risponde ai seguenti requisiti:
-Deve sussistere al momento in cui il trasferimento viene deciso (e non dopo);
-Deve dipendere da fatti oggettivi, che ricadono sull’azienda, e non da valutazioni sulla condotta del dipendente, che, tutt’al più, possono giustificare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

È, tuttavia, ammessa la legittimità del trasferimento se la condotta del lavoratore (rilevante sotto il profilo disciplinare) determina disfunzioni sotto il profilo tecnico, organizzativo e produttivo.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare: esso cioè non è una punizione, ma solo uno strumento di autotutela che ha il datore di lavoro per salvaguardare la produzione. Con la conseguenza che l’adozione dell’ordine di servizio non richiede l’applicazione delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Ovvero l’allontanamento ad un’altra sede di lavoro può essere disposto di punto in bianco, senza audizione del dipendente, senza ascoltarne le ragioni e, soprattutto, senza essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.


E se a chiedere il trasferimento per incompatibilità ambientale è il dipendente?
Se sussiste un’incompatibilità fra il dipendente ed i suoi colleghi ed è il lavoratore a volersi trasferire, il datore valuta l’opportunità, o meno, dello spostamento.