Infermieri. Aprire pratica da Infortunio Covid -19 : Sì al certificato di malattia. I chiarimenti dell’INAIL
Dando seguito all’articolo 42 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020 n.18, è stabilito che il Contagio da Covid-19 è Infortunio; la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta in relazione all’infezione da Covid-19.
A comunicarlo lo stesso Istituto in una nota che chiarisce le modalità di gestione delle assenze dal lavoro dei dipendenti del Ssn.
I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.
L’Inail ha precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.
Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.
Con ulteriore Circolare, la n.13 del 3 aprile 2020, L’Inail da indicazione alle sue sedi di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta sulla modulistica dell'Inps per l'apertura delle pratiche relative ai casi di infezione da Covid-19, trattati come infortuni sul lavoro se contratti durante l'attività lavorativa, con conseguente copertura del periodo di quarantena e quello eventualmente successivo figlio di un'inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Per coloro che nei giorni scorsi si fossero avvalsi del certificato di malattia dell'Inps l'Inail ha ricordato che sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l'infezione, presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni e gli elementi indispensabili per ricondurla all'occasione di lavoro, dati che non sono presenti nel certificato di malattia e che stante il non semplice accertamento di questo tipo di infezione potranno essere anche oggetto di una successiva integrazione.
Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio è stato chiarito che il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l'ora ma la sola data dell'evento, il quale, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell'astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l'Istituto eroga comunque le prestazioni a partire dalla data astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
Nella circolare ricorda ancora che la tutela dell'Istituto ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si siano verificati in occasione di lavoro o in itinere,
Per tutte le categorie di lavoratori che non possono far valere la presunzione di origine professionale la cosiddetta assunzione in tutela farà seguito al positivo accertamento medico-legale, privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
L'Inail ha fatto il punto anche sulla riserva di regolarità da porre in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentano diagnosi certe. Su questo fronte è stato ricordato che la qualificazione di Covid-19 come infortunio sul lavoro è fondata sulla positività del test di conferma: la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non basta quindi da sola per l'ammissione a tutela.
Da :Quotidiano lavoro – il sole 24 ore