Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Legittima richiesta agli atti su contaminazione biologica del dh oncologico. Il TAR

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/06/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La documentazione richiesta relativa alle verifiche, indagini ed ai prelievi biologici con i relativi registri, rientra senza dubbio nell'amplissima nozione di “documento amministrativo” e per questo accessibile al lavoratore che la richiede.

A stabilirlo il TAR Abruzzo con la sentenza del 13/05/2020.

I fatti

Alcuni infermieri addetti alla somministrazione di farmaci antiblastici, esponevano che gli ambienti di lavoro del DH Oncologico negli anni pregressi erano stati interessati da contaminazione ambientale di sostanze antiblastiche giudizialmente accertata, che il personale infermieristico era stato sottoposto nel triennio 2014-2016 a sorveglianza sanitaria straordinaria ex art.25 d.lgs. n. 81/2008 e monitoraggio biologico a mezzo di plurimi prelievi di campioni urinari, senza tuttavia aver ricevuto gli esiti dei prelievi a partire dal II trimestre 2016.

Visto il perdurare nell’anno 2019 degli effetti della precedente contaminazione e/o di nuovi episodi, e vista la richiesta di verifiche ambientali del medico competente in data 20.12.2019 in sede di sopralluogo sui luoghi di lavoro, perdurando il silenzio del datore di lavoro, inoltravano, in data 15.01.2020, istanza di accesso a documentazione delle operazioni di bonifica effettuate, monitoraggi ambientali, ai prelievi urinari effettuati sul personale sanitario ed alle modalità di trasporto, conservazione e consegna al laboratorio esterno incaricato degli stessi.

Decisione del TAR

La documentazione richiesta relativa alle verifiche, indagini ed ai prelievi biologici con i relativi registri, rientra senza dubbio nell'amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lett. d) dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all'attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di prevenire rischi sui luoghi di lavoro, onde sottoporli al doveroso monitoraggio periodico, e quindi assicurare ai lavoratori di espletare le proprie mansioni in un ambiente in cui sia preservato conformemente alla legge il diritto primario e fondamentale alla salute. Tale conclusione può essere senz'altro condivisa se il documento viene in considerazione in un'ottica di rapporto diretto tra lavoratore e datore di lavoro ed ogni qual volta la conoscenza del contenuto degli atti sia assolutamente indispensabile per verificare la corretta osservanza degli obblighi di tutela e protezione da parte dell’amministratrice datore di lavoro.

In sostanza in assenza di preclusioni o esclusioni di legge o di limiti derivanti dalla tutela della riservatezza di terzi, si appalesa illegittimo il silenzio opposto sull’istanza dei ricorrenti, a tutela di interessi propri, corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, che non può restare assoggettata ad applicazioni riduttive o comunque manipolative ad opera dell’amministrazione che si è limitata ad una ostensione solo parziale e non si è costituita nel presente giudizio in funzione difensiva onde opporsi o contrastare le censure contestatele.

L’A.sl. intimata, dunque, è tenuta a dar seguito, senza ritardo, all'istanza in quanto rispettosa delle regole di forma, oggetto ed interesse sostanziale sotteso, mediante l'esibizione o la consegna di copia della documentazione richiesta, avendo cura che la documentazione relativa ai campioni biologici, avente ad oggetto dati sensibilissimi, sia consegnata individualmente nei confronti di ciascun interessato con modalità tali da non consentirne la divulgazione.

 

Da Diritto Sanitario