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Ddl malattia. Ripartono le audizioni in vista dell’approvazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/01/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Un ciclo di audizioni per il ddl 1474 malattia ed infortuni, sono previste in Commissione Giustizia, per consentire la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il Ddl malattia (AS 1474), a prima firma del senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, mira a disciplinare la possibilità, per il libero professionista ammalato o infortunato, di congelare le scadenze, senza arrecare danni al cliente (azienda) o incorrere in sanzioni.

Cosa prevede

Il fine del disegno di legge così come enunciato è quello di assicurare al libero professionista una garanzia effettiva, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, relativamente alla « tutela della salute », attribuendogli, al pari di ogni altro cittadino, la possibilità̀ di curarsi.

Nella situazione attuale, infatti, una larga platea di liberi professionisti sono avversi a curarsi, in quanto considerano che il periodo di riposo derivante dalla degenza possa danneggiare il proprio lavoro con il rischio di perdere clientela e, di conseguenza, subire danni economici in termini di guadagno.

Conseguentemente la mancata regolamentazione degli eventi indicati lede anche il « diritto al lavoro », anch’esso riconosciuto a tutti i cittadini dall’articolo 4 della Carta costituzionale. Così come molti professionisti rinviano alcuni interventi chirurgici, non ritenuti urgenti per la propria salute, per il timore di provocare danni organizzativi al loro studio o anche per le libere professioniste le quali, in caso di parto prematuro o di interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, si trovano nelle stesse condizioni di chi sia stato colpito da un infortunio o da una malattia improvvisa.

Per libero professionista si intende la persona fisica che che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi ordini professionali.

 

Sospensione adempimenti, quando

All’Art 1 è previsto che In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Infortunio e malattia

All’articolo 2 viene definito il concetto di infortunio, con la parificazione di alcuni eventi traumatici.

Per « infortunio » si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all’infortunio:

  1. a) l’assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
  2. b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
  3. c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
  4. d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Per « grave malattia » si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi fina- lizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

Per « cura domiciliare » si intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l’esercizio dell’attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.

L’articolo 3 disciplina il rapporto di lavoro tra il libero professionista ed il datore di lavoro- cliente, stabilendo che la sospensione dei termini disposta ai sensi dell’articolo per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

 

Gravidanza libera-professionista

Art 4. Alle ipotesi previste dall’articolo 2, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Decesso libero-professionista

Art 5. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti,  sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Imposte sulla sospensione adempimenti

Art 8. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso le gale. Gli interessi, da versare contestualmente all’imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

 

Visite di controllo al libero professionista in malattia

Art 9. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

 

Sanzioni

Art 10. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.

 

da Italia Oggi