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Dal 2021 stop congedo under 14. Ecco le tutele rimaste per i genitori dipendenti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/02/2021 vai ai commenti

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Nel 2021, in caso di sospensione della didattica in presenza nelle scuole medie delle zone rosse o, limitatamente ai figli disabili, a fronte di sospensione della didattica in presenza delle scuole ovunque collocate e di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo straordinario attualmente disciplinato dall’articolo 22-bis del decreto legge 137/2020.

Si tratta delle uniche due casistiche di congedo straordinario rimaste, dopo che il congedo previsto per qualsiasi sospensione della didattica in presenza dei figli under 14 (articolo 21-bis del Dl 104/2020), cioè a prescindere dalla collocazione territoriale della scuola e dalla fonte della sospensione, non è più applicabile dal 1° gennaio.

L’articolo 22-bis del Dl 137/2020, ha introdotto due casistiche di congedo straordinario:

- quello riservato alla sospensione dell’attività di didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, con sede nelle regioni con scenario di massima gravità e rischio elevato (zone rosse);

- quello riservato alla sospensione dell’attività di didattica in presenza di qualsiasi scuola, di ogni ordine e classe, in qualsiasi regione, e alla chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ovunque collocati, ma limitatamente ai genitori di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1, della legge 104/1992.

Periodo di utilizzo

La norma, a differenza di quelle che l’hanno preceduta, non indica specificatamente il periodo di utilizzo di tali congedi. Il termine di decorrenza è stato individuato dall’Inps nella circolare 2/2021, e fissato al 9 novembre 2020, specificando che per i giorni antecedenti era comunque possibile fruire del congedo straordinario del figlio convivente under 14 previsto dall’articolo 21-bis del Dl 104/2020.

Per individuare, invece, la scadenza del congedo riservato alla sospensione della didattica nelle zone rosse, occorre rinviare ai riferimenti normativi contenuti nell’articolo 22-bis del Dl 137/2020 e cioè le ordinanze del ministero della Salute emesse in base all’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del medesimo decreto 137, nonché del Dpcm del 3 dicembre 2020 (quest’ultimo aggiunto dall’Inps nella circolare 2/2021).

Tale ultimo riferimento, in mancanza di specifiche indicazioni, dovrebbe far ritenere che la scadenza del congedo coincida con quello del provvedimento, e cioè il 15 gennaio 2021, salvo successivi slittamenti comunicati dall’Inps sulla base dei successivi Dpcm.

Requisiti

I destinatari di entrambi i congedi sono solo i lavoratori dipendenti, genitori, anche affidatari o collocatari, che non possono svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, in possesso dei seguenti requisiti:

- titolari di un rapporto di lavoro in corso che, laddove dovesse interrompersi, comporta il conseguente venir meno del diritto al congedo, salvo l’obbligo del beneficiario di comunicarlo all’Inps;

- non impiegati in modalità di lavoro agile.

Non è invece più richiesto il requisito della convivenza con il figlio, ma solo l’utilizzo alternativo del congedo (nei medesimi giorni) con l’altro genitore.

È consentita la contemporanea fruizione, nei medesimi giorni, da parte di entrambi i genitori per due figli (di entrambi i genitori), a condizione che uno dei due figli sia disabile grave.

Indennità

L’assenza, che non può eccedere il periodo della sospensione della didattica, è economicamente coperta da un’indennità a carico dell’Inps pari al 50% della retribuzione calcolata secondo le medesime regole previste per il congedo parentale (esclusa quindi l’incidenza delle mensilità aggiuntive), nonché coperta in modo figurativo anche dal punto di vista contributivo.

 


PensioniOggi