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Medico rifiuta di eseguire visita perché richiesta da infermiere. Condannato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/04/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Condannato per rifiuto di atti di ufficio il medico che si è rifiutato di procedure alla visita di un paziente, solo perché sollecitato dagli infermieri.

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 12806/2021

I fatti

Il medico, che operava presso il reperto di cardiologia, era stato più volte invitato dagli infermieri a visitare un paziente di 87 anni, le cui condizioni stavano peggiorando.

Il paziente era stato sottoposto nella mattinata a visita di routine e si era mostrato in stato confusionale ma stabile. All’aggravarsi delle condizioni, l’infermiere chiama il medico per valutarne il peggioramento, ma nasce un alterco tra i due, il medico sosteneva che stava analizzando la documentazione relativa proprio al paziente per decidere di un intervento chirurgico e che quindi non era indispensabile visitarlo.

Il medico alla richiesta di intervento dell’infermiere asseriva “quel paziente è fuori di testa... tu non sei in grado di definire se un paziente è in testa o meno... non hai le competenze, quindi torna a fare il tuo lavoro”.

 

La condanna

Per la Cassazione allorquando a richiedere l’intervento del medico, sono figure tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri, la giurisprudenza è costante nel ritenere,  che sul sanitario gravi un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con la conseguente sussistenza del rifiuto di atti d’ufficio, qualora questo non accada.

Per la Suprema corte invece l’infermiere le competenze le ha e il medico non le può ignorare. I giudici di legittimità precisano che, in linea generale, non ci sono dubbi sul fatto che il sanitario, a fronte di una richiesta di controllo conservi un margine di discrezionalità nel decidere sull’indifferibile necessità del suo intervento. Una discrezionalità di tipo tecnico, delimitata dalla regole della scienza medica e dall’eventuale presenza di discipline specifiche, anche di rango secondario, come possono essere i protocolli operativi e anche le disposizioni di natura amministrativa, oltre che consentita nei limiti della ragionevolezza.

In questo caso però, c’era un evidente urgenza data dal quadro clinico del paziente, del quale l’infermiere lo aveva informato nel dettaglio, non limitandosi solo al semplice sollecito.

Il medico viene quindi condannato per rifiuto di atti d’ufficio.

 

da il Sole24ore