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Manovra 2022. Sì a stabilizzazioni infermieri precari, ma mancano i fondi

Giuseppe Romeodi
Giuseppe Romeo
Pubblicato il: 30/12/2021 vai ai commenti

AttualitàConcorsi

Il tema delle stabilizzazioni rappresenta un argomento di grande interesse ed estrema rilevanza, che riguarda una platea enorme di Professionisti che hanno prestato il loro prezioso contributo durante la Pandemia, pertanto riteniamo che, al netto di ogni facile entusiasmo della prima ora, debba essere affrontato con la serietà e la profondità di analisi che questo merita, soprattutto al fine di chiarificare e fugare ogni possibile speculazione proselitistica a danno dei precari stessi.

 

La Legge di Bilancio, ha approvato oggi diverse misure inerenti la Sanità, tra queste anche la disciplina delle stabilizzazioni dei "precari CoVid", ossia coloro i quali hanno prestato il loro contributo durante la Pandemia, con precise modalità in termini di periodo di servizio.

Nel Testo della Manovra si legge:

Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti:


a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell’anno 2022, di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre 2022;
b) possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.
 
Viene modificato l’articolo 11 del DL 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%.


Si stabilisce inoltre che dal 2022 l’ulteriore incremento del 5% (già previsto dall'attuale normativa) sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell’Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti.
Per dare continuità ai Lea, il personale in servizio presso il servizio 118 che, alla data di entrata in vigore della legge, ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno 36 mesi, può accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinato al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il periodo di anzianità lavorativa concorrono periodo di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

 

Questo è quanto determinato nelle misure oggi approvate.

Rimangono tuttavia alcune considerazioni:

- si esprime l'assoluta necessità di Decreti Attuativi che chiariscano meglio molti aspetti, non solo per quanto concerne i requisiti utili a maturare il diritto alla stabilizzazione, che a dir vero appaiono sufficientemente chiari, ma soprattutto in merito a quelle che saranno le "priorità" nella concessione del diritto alla stabilizzazione.

Ad oggi, per effetto dell'art 20 DLgs 75/2017 (alias Decreto Madia) e relativa Circolare Attuativa, la stabilizzazione di chi ha i requisiti previsti da tale decreto (almeno 36 mesi nel SSN anche non continuativi), ha "precedenza" su ogni altra forma di assunzione.

Quindi, in un eventuale contesto di una Azienda Ospedaliera, all'interno della quale ci fossero 2 gruppi distinti di precari, uno avente i requisiti previsti dal Decreto Madia e l'altro composto da precari con i requisiti "CoVid" di 18 mesi, chi avrà precedenza? Come bisognerà comportarsi in caso i posti non siano sufficienti per tutti? Ma soprattutto, la stabilizzazione dei precari CoVid, ha precedenza sulle assunzioni da graduatorie di idonei (concorsi e/o mobilità)?

Per rispondere a queste domande, bisognerà, appunto, attendere i Decreti futuri.

- Altri dubbi sono quelli relativi ai processi di assunzione: nel Decreto odierno si parla espressamente di "prove selettive" e di "criteri di priorità stabiliti da ciascuna Regione". Queste variabili, non sono da poco. Perchè in ragione delle stesse, si potrebbero verificare differenti situazioni Regione per Regione, e le eventuali prove selettive potrebbero indìcidentare i percorsi;

- Inoltre, il testo disciplina la "possibilità" per le Aziende di adire tali procedure e non l' "obbligo" a procedere da parte delle stesse;

- Nonostante l'incremento degli stanziamenti, le stabilizzazioni sembrerebbero comunque subordinate a disponibilità di Fondi che talune Regioni, soprattutto quelle alle prese con importanti disavanzi, potrebbero comprometterne gli esiti;

 

L'auspicio, quindi, al netto di ogni entusiasmo, è che il Legislatore si esprima con maggiore chiarezza, al fine di evitare l'esacerbarsi di lotte intestine tra le varie categorie di Professionisti (precari Madia, precari Covid, Idonei di Mobilità e Concorsi) che non farebbero altro che aprire la strada a conflitti legali e ricorsi, col rischio concreto di ingolfare i procedimenti di assunzione e procrastinare i tempi.

 

Testo Legge di Bilancio