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Lavoro straordinario: limiti, tetti e autorizzazioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/12/2025

Contratto Nazionale

Nel nuovo CCNL comparto sanità  2022/24, il lavoro straordinario continua a essere regolato dall’articolo 47 del CCNL 2019/21.

 

Il testo definisce lo straordinario come uno strumento da usare solo in presenza di situazioni eccezionali. Non può essere programmato a priori né trasformato in un’abitudine organizzativa. Le amministrazioni sono tenute a dimostrare che il ricorso alle ore extra risponde a reali esigenze di servizio, e non a carenze di personale mai risolte.

Per evitare derive, il contratto impone anche un confronto quadrimestrale tra le parti. L’obiettivo è verificare se le condizioni che hanno richiesto gli straordinari siano ancora presenti o se ci sia margine per riorganizzare il lavoro senza gravare ulteriormente sul personale.

Autorizzazione obbligatoria, salvo emergenze

Ogni ora aggiuntiva deve essere autorizzata in modo esplicito dal dirigente o dal responsabile di riferimento. Non sono ammesse autorizzazioni generiche o pre-confezionate, tranne nei casi di urgenza. Situazioni, per esempio, in cui è in gioco la continuità assistenziale e non c’è il tempo materiale per una firma preventiva.

Risorse mirate e tetti annuali

Lo straordinario viene finanziato tramite il Fondo premialità e condizioni di lavoro. Le aziende sanitarie distribuiscono le risorse alle proprie articolazioni organizzative (distretti, presidi, dipartimenti, unità operative) per coprire eventi eccezionali, non problemi strutturali.

Per i lavoratori è previsto un limite massimo di 180 ore annue. Il tetto può salire a 250 ore annue, ma solo per non più del 5% del personale e in casi particolari. Nella determinazione dei limiti individuali si considerano anche pronta disponibilità, partecipazione a commissioni e supporto alla formazione.

Riposo compensativo o retribuzione

Il dipendente può chiedere di trasformare lo straordinario in riposo compensativo, da godere entro 4 mesi, se compatibile con le esigenze organizzative. Questa possibilità vale per chi non aderisce alla banca delle ore.

Come si calcola il compenso

La retribuzione dello straordinario deriva dall’aumento dell’ora ordinaria:
15% per straordinario diurno
30% per straordinario festivo o notturno
50% per straordinario notturno festivo

Il valore dell’ora ordinaria si ottiene dividendo la retribuzione mensile base per 156, o per 151 per chi usufruisce della riduzione d’orario.