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Al via le stabilizzazioni di infermieri ed Oss. Ecco chi rimane fuori. Il documento delle Regioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/07/2022 vai ai commenti

AttualitàGovernoLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

La conferenza Stato- Regioni ha predisposto un documento sull’applicazione della Legge di Bilancio in merito alla stabilizzazione del personale sanitario, questo al fine di non creare disparità tra le regioni.

Il documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN, prevede:

ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

Riassumendo è prevista l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario che:

  • sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
  • abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l’assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza.

L’assunzione a tempo determinato, a cui si fa riferimento, per la stabilizzazione, deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l’anzianità di servizio prevista dalla norma.

Questo esclude dalla stabilizzazione i contratti co.co.co.