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ECM. Non solo FAD: tutte le possibilità per conseguire i crediti entro il 31 dicembre 2022

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/08/2022 vai ai commenti

FormazioneProfessione e lavoro

I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: da questi vanno sottratti i 50 crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.

Ulteriore Sconto obbligo formativo

Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it . Qui, anche per quest’anno, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

 Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.

I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

 ACCESSO DIRETTO ATTRAVERSO IL PORTALE Co.Ge.A.P.S. 

Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. e ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato alla creazione del Dossier Formativo Individuale.

Il seguente link permette l’accesso diretto al portale del Co.Ge.A.P.S.:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Dopo essersi loggato, il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”.

Nel dossier, le regole di soddisfacimento si basano in sostanza sull'acquisizione di crediti in aree e obiettivi formativi nella misura minima del 70% rispetto all'obbligo formativo individuale triennale. I crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l'esigenza di alcuna attività da attivare da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti al Professionista comporta l'acquisizione di un bonus per il triennio successivo.

 

Oltre alla partecipazione ai FAD ed alla formazione diretta, vi sono altre forme di aggiornamento professionale, utile all’acquisizione dei crediti.

1)Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da  provider. Tali attività possono consistere in:

  1. a) attività di ricerca scientifica, ovvero
  • pubblicazioni scientifiche
  • studi e ricerca
  • i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica.
  1. b) tutoraggio individuale
  2. c) attività di formazione individuale all'estero
  3. d) attività di autoformazione

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per le pubblicazioni scientifiche, i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web ofScience l Web ofKnowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:  3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding), 1 credito (se in posizione non preminente).

2)Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività̀ di tutoraggio individuale in ambito universitario e  nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie
  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3)Autoformazione
L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di  monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Inolte con ulteriore delibera, la Commissione Nazionale per ECM, ha inserito un nuovo paragrafo : “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)", che recita:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co. Ge.Aps.

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

 

4)Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il dossier formativo prevede un Bonus per il professionista. 

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

  1. Costruzione del dossier;
    Congruità del dossier con la professione esercitata;
    3. Coerenza relativamente alle aree- pari ad almeno il 70%- tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2020-2022 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

La condizione realizzativa della coerenza di cui al sopracitato punto n. 3, nel caso di più dossier formativi in capo ad un singolo professionista, deve intendersi soddisfatta al raggiungimento del 70% della coerenza per almeno uno dei dossier formativi.

Per il triennio formativo 2020- 2022, sarà possibile inserire all'interno del dossier anche gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione.
Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute".

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. e ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato alla creazione del Dossier Formativo Individuale.

Il seguente link permette l’accesso diretto al portale del Co.Ge.A.P.S.:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Dopo essersi loggato, il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”.

Nel dossier, le regole di soddisfacimento si basano in sostanza sull'acquisizione di crediti in aree e obiettivi formativi nella misura minima del 70% rispetto all'obbligo formativo individuale triennale. I crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l'esigenza di alcuna attività da attivare da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti al Professionista comporta l'acquisizione di un bonus per il triennio successivo.

Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a patticolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale. In tale caso, l'istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del Gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.

 

 

 

Offerta formativa FNOPI: https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/

Offerta formativa Pegaso Lavoro, preparazione concorsi: https://www.pegasolavoro.eu/corsi/ecm