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Orario di lavoro. Anche durante il periodo di prova, si può ottenere il part-time

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/09/2022 vai ai commenti

Contratto Nazionale

E’ possibile trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, anche durante il periodo di prova. Il chiarimento arriva dall’ARAN per quanto riguarda il comparto delle Funzioni centrali, si può estendere a tutti gli altri comparti, compreso la sanità.

La disciplina relativa all’istituto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è indicata nell’art. 57, comma 1, lett. b) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, equivalente all’articolo 60 del CCNL comparto sanità

Il due articoli al comma 1 indicano due modalità di costituzione del rapporto a tempo parziale, ossia: “a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili (…); b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati”.

Al successivo comma 11 si stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene “mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10”.

Dalla lettura della disposizione contrattuale non si ravvisano nel vigente CCNL divieti in ordine alla possibilità di trasformare un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore del dipendente neo assunto prima del compimento del proprio periodo di prova. Invero, lo stesso comma 3 dell’articolo 57 in parola, nell’indicare la tempistica con la quale presentare le richieste di trasformazione, parla indistintamente di “dipendenti già in servizio”, non ponendo pertanto alcuna limitazione soggettiva ai fini di tale trasformazione.

Inoltre, nessun divieto è nemmeno presente nella disciplina dedicata al periodo di prova.