Concorsi. Se il candidato si ammala, le prove d’esame vanno rinviate
L'insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l'impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa.
A stabilirlo il TAR del Lazio, con la sentenza 12680/2022.
I fatti
Il candidato impugnava la nota con la quale l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata negava la disponibilità di una nuova data per l’espletamento della prova orale del concorso, non disponendo una sessione suppletiva per l’espletamento della prova orale del concorso per i soggetti legittimamente impossibilitati a partecipare alla selezione, basandosi sull’interpretazione letterale dell’art. 10 del bando di concorso prevede che “la mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati, sarà considerata rinuncia”;
Secondo i giudici del TAR, l’Amministrazione dando seguito ad un’interpretazione letterale ed eccessivamente formalistica dell’art. 10 del bando di concorso, ha negato ingiustamente la predisposizione di una prova orale suppletiva in favore della ricorrente, negando di conseguenza la garanzia di un contratto a tempo indeterminato, nonché l’accesso ad un concorso le cui graduatorie resteranno aperte e potranno essere utilizzate da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio.
Per il TAR, l’Amministrazione, dando seguito ad una applicazione letterale del bando di concorso e, in particolare, dell’art. 10, ha inteso negare tout court il differimento della prova orale della ricorrente, in ciò parificando la sua posizione (del tutto peculiare) a quella di qualsiasi altro candidato che, non presentatosi alle prove stesse, adduca motivi del tutto irrilevanti.
La stessa norma va riferita esclusivamente ai casi in cui il candidato non si presenti alle prove nel giorno stabilito senza addurre un’idonea motivazione e, soprattutto, senza preventivamente avere avvisato l’Amministrazione stessa. E’ evidente che la predetta disposizione del bando di concorso debba essere interpretata secondo canoni di ragionevolezza nel senso di ritenere che la mancata presentazione nel luogo e all’orario indicato ai fini dello svolgimento della prova orale può legittimamente essere valutata quale rinuncia alla prova soltanto nel caso in cui l’interessato non abbia preventivamente e motivatamente rappresentato all’amministrazione la causa dell’impossibilità di presenziare ma si sia limitato a non presentarsi.
Nel caso di specie, la ricorrente ha comunicato preventivamente, qualche giorno prima, all’amministrazione la propria impossibilità a presenziare alla prova orale allegando la documentazione medica a supporto della sua richiesta, inerente a specifici motivi di salute ed evidentemente chiedendo il differimento della data di svolgimento della sua prova orale.
Deve, pertanto – concludono i giudici - ritenersi che l'insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l'impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa.