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Vaccino Covid legittimo. Anche se comporta evento avverso grave, il cittadino ha obbligo sacrificio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/02/2023 vai ai commenti

La SentenzaProfessione e lavoro

Il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l’indennizzabilità.

Così la Corte Costituzionale con la sentenza n.14 del 2023, ha legittimato l’obbligatorietà alla vaccinazione anti-Covid.

La sentenza in questione fa parte di un trittico, che comprende la n.15 e 16 del 2023, depositate il 9 febbraio, il cui tema è per l’appunto quello della legittimità costituzionale della vaccinazione Covid.

Un passaggio a dir poco sconcertante quello che si legge nella sentenza n.14 al punto 5:

Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all’art. 32 Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l’art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario.

Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l’indennizzabilità.

Questa Corte ha affermato con chiarezza che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».

La Corte costituzionale, quindi apre alla possibilità e giustifica la sottoposizione dell'intera popolazione al rischio di sopportare eventi avversi gravi, fino  alla morte. Giustifica  la pratica del sacrificio e ritiene  possibile che il legislatore, discrezionalmente, possa pretendere dall'intera popolazione e dai sanitari di sacrificare la propria salute e la propria vita per "solidarietà sociale".