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Il Decreto assunzioni cambia i requisiti per la stabilizzazione. Vediamo come

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/05/2023 vai ai commenti

AttualitàGovernoLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Una delle novità più rilevanti  prevista nel decreto assunzioni, ossia dall’art. 3 comma 5 del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, è la nuova finestra temporale per le stabilizzazioni.

La norma prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possano procedere (nei limiti ovviamente dei posti disponibili in pianta organica), alla stabilizzazione del personale non dirigenziale nella qualifica ricoperta.

I requisiti che gli aspiranti alla stabilizzazione devono possedere sono:

  • Assunzione con contratto a tempo determinato all’esito di apposita procedura concorsuale conforme ai principi dell’articolo 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego
  • Maturazione di 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione
  • Il termine massimo per considerare i 36 mesi di servizio è stabilito al 31 dicembre 2026
  • E’ infine previsto che la stabilizzazione deve essere preceduta da un “colloquio selettivo” e dalla “valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta”.
  • Per quanto riguarda il colloquio selettivo, è inteso come prova orale con attribuzione di punteggio e relativa graduatoria, mentre appare pericolosa la valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, che attribuisce all’ente che intende procedere con la stabilizzazione una discrezionalità elevatissima.

 

Stabilizzazione precari sanità Covid

La stabilizzazione precari Covid-19, è disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall’art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata recentemente modificata dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto mille proroghe).

La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia,  dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dal recente decreto mille proroghe del 2023) le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Abbiamo maturato al 31 dicembre 2024 (prima era il 31 dicembre 2023), alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (prima 30 giugno), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
  • Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Il decreto mille proroghe del 2023 ha introdotto ulteriori novità in merito ai tipi di contratti che possono essere stabilizzati.

Esso ha in particolare previsto la possibilità di stabilizzazione precari Covid anche per tutti i lavoratori del settore sanitario che, fermo il rispetto dei requisiti che abbiamo visto sopra, siano stati assunti non con contratti a tempo determinato ma con contratti di lavoro “flessibili” ovvero partite IVA, co.co.co., contratti con borsa di studio, etc;  in questo caso, però, la stabilizzazione avverrà previa indizione di apposite “procedure selettive”, ossia previo espletamento di veri e propri concorsi pubblici ad hoc.