Addio alla PEO, arrivano i DEP. Che fine fa il mio vecchio livello economico?
Con le nuove 5 aree istituite al posto dei vecchi livelli A, B, C, D e Ds, con il CCNL comparto sanità 2019-21, anche il sistema di progressione economica orizzontale cambia. Dal 1° gennaio 2023 abbiamo detto addio definitivamente alla PEO- Progressioni economica orizzontale, per dare il benvenuto ai DEP- differenziali economici di professionalità.
Ma andiamo con ordine, al Capo II, passaggi di profilo e progressioni, troviamo l’articolo 18, che riguarda i passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente. La norma non è nuova, perché ripropone i contenuti dell’art 17 del CCNL 7 aprile 1999. Come per il passato la norma esige il possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno. La differenza sostanziale è che i passaggi dal Piano dei fabbisogni:
Nell’ambito di una stessa Azienda o Ente, i passaggi dei dipendenti all’interno della medesima area tra profili diversi, possono essere effettuati, previa verifica e in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, dalle Aziende o Enti a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti, per l’accesso al profilo, dalla declaratoria di cui all’Allegato A. In caso di più domande si procede alla selezione interna con comparazione dei curriculum e riserva di colloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale anche mediante prova teorico-pratica.
In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la progressione economica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio profilo.
La novità è l’esonero del periodo di prova in caso di passaggio di profilo.
Ma veniamo all’articolo 19, ovvero alla progressione economica all’interno delle aree. Come precedentemente detto, viene superato il regime delle progressioni economiche orizzontali – PEO ed introdotti I DEP- differenziali economici di professionalità, da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento proprio delle attribuzioni dell’area di classificazione.
Il sistema riporta alle vecchie classi e scatti per il personale di comparto, abbandonato nel 1989 e sostituito dalla Ria, poi congelata nel 1988. Nei contratti collettivi abbiamo poi visto i gradoni nel 1195, le PEO a partite dal 1999 ed adesso i DEP.
I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati.
Con il nuovo inquadramento, nell’attribuzione dei differenziali economici, a partire da gennaio 2023, tutti dipendenti partono da zero. Per quanto riguarda i livelli, da d1 a d6, acquisiti precedentemente, questi finiscono in una sorte di “zainetto virtuale”, che accompagna il dipendente, che mantiene il livello economico raggiunto.
I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E.
Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza come previsto all’Art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo.
Nei primi quattro commi ci si imbatte subito in principi generali e
aspetti molto chiari e innovativi:
- i differenziali sono attribuiti con decorrenza ogni 1° gennaio, quindi anche con retroattività perché il contratto integrativo annuo che disciplina solo la quantificazione delle risorse destinate a questa progressione – potrebbe intervenire anche a metà anno;
- non si può acquisire più di un differenziale per ciascuna selezione;
- intervallo di tre anni e assenza di sanzioni < multa;
- il personale che “sarà” inquadrato nell’Area della EQ non percepirà differenziali economici e resterà sempre con il solo valore tabellare che, ai sensi dell’art. 100, è di € 35.000 ed è onnicomprensivo;
- i differenziali conseguibili sono indicati in cifra fissa nella Tabella E dalla quale si evince che per la Area 4 ne sono previsti 7 invece che 6. Vengono mantenuti in qualsiasi circostanza: sono trattamento fondamentale alla stregua del tabellare;
- l’acquisizione di un differenziale non comporta mai l’attribuzione di mansioni superiori;
- priorità per la quota di riserva pari al massimo al 10% delle risorse per alcuni dipendenti;
- le graduatorie formate sono “usa e getta” e non possono in nessun caso essere utilizzate negli anni successivi.
Chi può partecipare?
Possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria, nei due anni antecedenti il bando di progressione, l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.
Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
I differenziali economici
La quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa. Non sarà possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva. Questi sono attribuiti, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente:
- in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- in base all’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
A questi si aggiungono eventuali altri criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi.
Una volta stilata la graduatoria viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento, senza aver mai conseguito progressioni economiche e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.
L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all’anno a cui si riferisce l’attribuzione della progressione economica e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi.
Se riassumiamo i complessi contenuti di questo art. 19, troviamo:
- una fase preventiva di inclusività per coloro che da più tempo non hanno beneficiato di progressioni economiche, riservando a tal fine una quota non superiore al 10% delle risorse destinate alle progressioni economiche dell’anno di riferimento;
- l’utilizzo della graduatoria nel solo anno di approvazione della stessa escludendo l’utilizzo negli anni successivi;
- un tempo minimo trascorso dall’ultima progressione, pari a 3 anni;
- l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
- l’attribuzione con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo che finanzia i DEP.
Progressione economica tra le aree
In relazione al piano triennale dei fabbisogni, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Il personale che alla data della progressione di cui comma risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo.
Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.