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Milleproroghe. Torna il divieto alla libera professione degli infermieri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/02/2024 vai ai commenti

AttualitàGoverno

Il prossimo giovedì 15 febbraio, l'Aula della Camera si appresta ad accogliere il dibattito sul tanto atteso Decreto Milleproroghe, portando con sé interessanti novità nel settore sanitario. Tra gli emendamenti che si trovano in pole position per l'approvazione presso le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, dove il voto è atteso già a partire da lunedì, spiccano alcune proposte di rilevanza per i professionisti della salute.

In primo luogo, si prospetta l'introduzione di uno "scudo penale" per i medici, simile a quello sperimentato durante l'epidemia di Covid-19. Tale misura mira a limitare la punibilità dei professionisti sanitari solo nei casi di colpa grave, considerando la situazione di grave carenza di personale che attualmente si registra nel settore.

Ma la vera novità, oggetto di un accordo all'interno della maggioranza parlamentare, riguarda l'estensione dell'età pensionabile per i medici fino a 72 anni, proposta che dovrebbe essere valida fino al 2025. Questa modifica rappresenterebbe un cambio significativo rispetto all'attuale limite massimo di 70 anni, consentendo ai professionisti di continuare a lavorare più a lungo nel sistema sanitario.

In merito all'età pensionabile dei medici, dopo vari tentativi di approvazione, sembra che finalmente si sia raggiunta una svolta positiva. L'idea di estendere il periodo lavorativo dei professionisti fino a 72 anni è stata accolta con favore, specialmente considerando il crescente problema della carenza di personale sanitario.

Un emendamento, proposto da Luciano Ciocchetti del Fdi, suggerisce la possibilità di trattenere i medici in servizio, su base volontaria, per ulteriori due anni. Questo potrebbe contribuire a contrastare l'emorragia di personale sanitario e a garantire una maggiore stabilità nelle strutture ospedaliere.

Tuttavia, il governo e la maggioranza parlamentare stanno ancora valutando i dettagli di questa proposta, considerando anche la possibilità di consentire il lavoro ai medici già in pensione.

Inoltre, è previsto un dibattito sull'eventuale prolungamento dello "scudo penale" fino al 2025, con l'obiettivo di dare più tempo per una riforma generale della responsabilità medica. Attualmente, la commissione di giuristi istituita dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio sta lavorando su questa questione e dovrebbe presentare le sue conclusioni entro aprile.

In ogni caso, è importante sottolineare che, nonostante lo "scudo penale", i pazienti danneggiati avranno sempre la possibilità di richiedere un risarcimento economico per i danni subiti in sede civile.

Tra le altre disposizioni in discussione, figurano i fondi destinati ai disturbi alimentari, con un budget di 10 milioni per gli anni 2023 e 2024, e la proroga dell'esonero dalle multe per i cosiddetti "no vax" fino alla fine del 2024.

Quello che invece sembra essere stato accantonata definitivamente è la proroga  alla sospensione del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie che a questo punto resta in vigore fino al 31 dicembre 2025.

L’emendamento  ritiratoè il 4.41 Trancassini (FdI): fino 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, le attività professionali, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (relativi all’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario), sono previamente autorizzate dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa. 

 

da il Sole 24 ore