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Congedo parentale: l’INPS chiarisce l’estensione della fruizione fino ai 14 anni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/01/2026

PrevidenzaProfessione e lavoro

 

Con un messaggio diffuso il 26 gennaio 2026, l’INPS chiarisce gli effetti della legge di Bilancio 2026 sul congedo parentale, introducendo una novità di rilievo per milioni di famiglie: per i genitori lavoratori dipendenti l’arco temporale di fruizione sale da 12 a 14 anni.

La modifica interviene direttamente sul Testo unico su maternità e paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001) e amplia il periodo entro il quale madre e padre possono assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli, senza cambiare però la durata complessiva dei mesi di congedo previsti dalla legge.

Chi riguarda la novità

L’estensione fino ai 14 anni riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Restano invece invariati i limiti per altre categorie:

  • per gli iscritti alla Gestione separata il congedo resta fruibile entro i 12 anni;

  • per i lavoratori autonomi il limite continua a essere fissato al primo anno di vita del figlio.

Le nuove regole decorrono dal 1° gennaio 2026. Questo significa che i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025 restano soggetti al vecchio limite dei 12 anni.

Nascite, adozioni e affidamenti

In caso di nascita, il congedo parentale può essere utilizzato entro i primi 14 anni di vita del figlio: dalla fine del congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre.
Per adozioni e affidamenti, il termine dei 14 anni decorre dall’ingresso del minore in famiglia, ma senza mai superare il compimento della maggiore età.

Durata e ripartizione dei mesi

L’INPS ricorda che resta invariata la struttura del congedo parentale:

  • massimo 10 mesi complessivi tra i due genitori, che diventano 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi;

  • fino a 6 mesi per la madre;

  • fino a 6 mesi per il padre (7 in caso di astensione prolungata);

  • fino a 11 mesi per il genitore solo.

I periodi possono essere fruiti anche contemporaneamente e, in base ai contratti collettivi, anche su base oraria.

Indennità: cosa spetta e quando

Sul fronte economico, il congedo resta indennizzato in via ordinaria al 30% della retribuzione. Tuttavia, le leggi di Bilancio dal 2023 al 2025 hanno progressivamente innalzato l’indennità all’80% per un massimo di tre mesi complessivi per coppia, all’interno dei mesi non trasferibili tra i genitori.

L’INPS ribadisce un punto chiave: non si tratta di mesi aggiuntivi, ma di una maggiorazione dell’importo riconosciuto. L’80% spetta anche al genitore solo, se in possesso dei requisiti.

Domande e procedure aggiornate

Dal punto di vista operativo, l’Istituto fa sapere che l’8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, necessaria per richiedere il congedo secondo i nuovi limiti temporali.

Per i genitori che, tra il 1° gennaio e l’aggiornamento del sistema, non hanno potuto presentare domanda in tempo, l’INPS ammette la possibilità di inoltrare richieste per periodi già fruiti. Le sedi territoriali dovranno tenere conto dell’impossibilità oggettiva di presentazione preventiva.