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NurSind Napoli 1 Centro. Buoni pasto anche per straordinari e reperibilità o sarà battaglia legale

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La Redazione
Pubblicato il: 14/11/2024 vai ai commenti

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NAPOLI – Il sindacato Nursind, tramite il segretario aziendale Lello Pavone, ha espresso una forte richiesta all’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro per il riconoscimento del buono pasto a tutti i lavoratori in servizio, inclusi coloro che prestano lavoro straordinario. Pavone sottolinea che questa misura è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire loro equità, in conformità con la normativa europea e nazionale.
“La direttiva europea, ripresa dal D.lgs. 66/2003, stabilisce chiaramente che per orario di lavoro si intende ‘qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni’,” ha dichiarato Pavone. Questa definizione, di ampia portata, è stata ulteriormente rafforzata dalla Corte di Giustizia Europea in una sentenza del 2003, in cui si precisa che “anche i periodi in cui i lavoratori sono obbligati a essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro e a disposizione del datore di lavoro rientrano nell’orario di lavoro, al fine di poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.”
Secondo il segretario aziendale, questa norma non trova applicazione all'interno dell’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro. “I lavoratori che svolgono turni straordinari o sono in pronta disponibilità per garantire i servizi non ricevono alcun riconoscimento per il buono pasto, nonostante la natura del loro impegno lavorativo," ha proseguito Pavone.
Il Nursind, sindacato degli infermieri, ha quindi formalmente richiesto all’azienda il riconoscimento dei buoni pasto per le prestazioni lavorative straordinarie, le pronte disponibilità e il recupero del debito orario, estendendo la richiesta anche in modo retroattivo per gli ultimi cinque anni.
La segreteria del Nursind Napoli, inoltre, sollecita un riscontro formale, appellandosi alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e chiede il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo, individuando precise responsabilità qualora tale richiesta venisse ignorata. Pavone avverte che la mancata risposta potrebbe configurarsi come “omissione di atti d’ufficio,” come previsto dall’art. 328, comma 2, del Codice Penale, un’ipotesi di reato chiarita dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 22 ottobre 2015, n. 42610.
“Questa situazione di inerzia amministrativa crea opacità e danneggia i diritti dei lavoratori,” conclude Pavone, confermando che il Nursind si riserva di intraprendere ulteriori azioni per tutelare sia i lavoratori sia i propri associati, rivolgendosi agli organi di vigilanza per legge.