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Bonus affitto neoassunti 2025. Tutto quello che devi sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/10/2025

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Nella Legge di Bilancio 2025 (articoli 1, commi 386‑389 della L. 207/2024) è stata introdotta una misura fiscale destinata a sostenere la mobilità del lavoro: un bonus per i neoassunti che, trasferendosi per motivi professionali, sostengono costi di affitto e manutenzione dell’abitazione.
Secondo la norma, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro — entro 5.000 € all’anno per ciascuno dei primi due anni — non concorrono a formare il reddito del dipendente (entro quel limite).
In sostanza: un fringe benefit “potenziato”, con condizioni precise e nuovi vincoli.

Ma, come spesso accade quando si introducono incentivi fiscali, la norma da sola non basta: servono i chiarimenti amministrativi. È proprio questo il ruolo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che ha sciolto diversi nodi interpretativi.

Vediamo i punti principali, le criticità e le incognite aperte.

1. Condizioni per accedere al bonus

1.1 Chi può beneficiarne (e chi è escluso)

Per accedere al beneficio è necessario che il lavoratore:

  • venga assunto con contratto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025

  • abbia avuto nel 2024 (anno precedente all’assunzione) un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 €, considerato secondo il principio del “cassa allargata” (ossia includendo compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo) e tenendo fuori i redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, arretrati soggetti a tassazione separata)

  • trasferisca la residenza nel comune della sede di lavoro, che deve essere distante almeno 100 km dal comune di provenienza, calcolati secondo la via più breve tra le vie esistenti (stradali o ferroviarie)

  • fornire al datore di lavoro un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, attestando il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione (ed eventualmente allegare documento d’identità)

  • il trasferimento di residenza nel nuovo comune deve avvenire entro il termine del conguaglio fiscale dell’anno in cui le somme vengono erogate, o – se il rapporto si chiude prima – entro la data di cessazione del contratto.

La circolare chiarisce che non spettano retroattivamente i rimborsi per spese sostenute prima dell’assunzione.

Restano fuori dall’agevolazione:

  • i contratti a tempo determinato

  • le trasformazioni da contratti a termine a tempo indeterminato (salvo ulteriori chiarimenti futuri)

  • probabilmente (anche se il tema resta da confermare) alcune categorie specifiche o aziende non “imprese” (alcuni commentatori segnalano che la norma cita “imprese”, e dunque si dibatte se valga anche per PA, studi professionali etc.)

1.2 Reddito: come si valuta il limite

Uno dei chiarimenti più tecnici riguarda il reddito da lavoro dipendente intermedio al 35.000 €. L’Agenzia specifica che:

  • si applica il principio di cassa allargata: i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento (ossia al 12 gennaio 2025 per il 2024) vanno considerati, se riferiti al 2024.

  • dal computo si escludono redditi soggetti a tassazione separata (ad es. TFR, arretrati di lavoro soggetti a tassazione separata)

La opera di esclusione dei redditi non “ordinari” è delicata: per molti lavoratori con bonus, arretrati o elementi retributivi differiti, diventa cruciale interpretare correttamente la normativa.

2. Cosa comprende l’agevolazione: affitti, manutenzioni e limiti

2.1 Spese ammesse

L’agevolazione riguarda:

  • canoni di locazione risultanti da contratto di locazione regolarmente registrato, riferiti all’immobile nel comune sede di lavoro;

  • spese di manutenzione dell’immobile locato (ad esempio interventi ordinari, spese condominiali o interventi di manutenzione) sostenute dal lavoratore medesimo e rimborsate dal datore di lavoro

Alla luce della circolare, per le porzioni di spese rimborsate non è possibile fruire di altre agevolazioni (es. detrazioni per ristrutturazioni, ecobonus) per le stesse spese.

2.2 Franchigia e modalità di calcolo

  • Il limite 5.000 € annui è una franchigia: se il datore riconosce un rimborso superiore, solo la parte eccedenteconcorre a formare il reddito del lavoratore.

  • Il beneficio si applica nei due anni a partire dalla data di assunzione, con periodo “mobile”. Ad esempio, un’assunzione dal 1° ottobre 2025 darà diritto per il periodo 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026 (primo anno) e 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2027 (secondo anno).

  • Le somme erogate o rimborsate (entro il limite) non concorrono al reddito del lavoratore (quindi sono esenti da IRPEF) ma rilevano ai fini contributivi (cioè generano contribuzione previdenziale).

  • Le somme agevolate sono comunque computate nell’ISEE, con possibile impatto sull’accesso a prestazioni sociali / assistenziali.

Una conseguenza pratica: se il lavoratore riceve il pieno rimborso esente, non potrà contemporaneamente godere delle detrazioni fiscali per affitto (art. 16 TUIR) per quell’abitazione. Se invece una parte resta a suo carico, la detrazione è possibile solo su quella quota residua (se sussistono i requisiti).

L’Agenzia conferma che il bonus può essere cumulato con altri fringe benefit esenti sino alle soglie ordinarie — cioè 1.000 € per dipendenti senza figli e 2.000 € per dipendenti con figli — a condizione che il totale non ecceda le spese sostenute.

Questo significa che, teoricamente, un lavoratore potrebbe ottenere fino a 10.000 € in esenzione in due anni per affitto + manutenzione, oltre ai normali fringe benefit per utenze domestiche (fino alle soglie ordinarie).

3. Documentazione, modalità operative e limiti pratici

3.1 Documentazione e attestazioni

Per il datore di lavoro poter applicare il bonus, è necessario che:

  • il lavoratore consegni copia del contratto di locazione registrato;

  • il lavoratore presenti le ricevute/fatture delle spese di manutenzione sostenute;

  • il lavoratore produca l’autocertificazione (ex art. 46 DPR 445/2000) in cui dichiara la residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione;

  • la residenza nel nuovo comune sia effettivamente trasferita entro i termini del conguaglio fiscale o alla cessazione del rapporto.

Il datore dovrà conservare tutta la documentazione per eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.

3.2 Scadenze e tempistiche

  • Non è richiesta una “domanda” formale al fisco: è il datore di lavoro che, in sede di busta paga / conguaglio, può riconoscere il bonus, previa verifica dei requisiti e acquisizione della documentazione.

  • Tuttavia, il lavoratore deve presentare tempestivamente le autocertificazioni e documenti al datore affinché quest’ultimo possa valutare la spettanza.

  • Il trasferimento della residenza – requisito essenziale – deve essere compiuto entro le scadenze indicate (entro conguaglio o cessazione del rapporto).3.3 Limiti pratici e criticità da monitorare

  • Effetto sul calcolo ISEE: anche se il bonus è esente dal reddito IRPEF, le somme erogate rientrano nel patrimonio o nei redditi computabili ai fini dell’ISEE, potendo influire negativamente sul diritto ad altri benefici sociali.

  • Spese elevate nei grandi centri: in città dove l’affitto è molto alto (es. Milano, Roma), il limite di 5.000 € annui potrebbe essere insufficiente e non coprire integralmente il costo dell’immobile.

  • Onere amministrativo per le imprese: il datore di lavoro deve mettere in piedi procedure interne per la raccolta delle autocertificazioni, il controllo dei documenti e la gestione del calcolo della parte imponibile eventualmente eccedente — operazioni non banali per le aziende con molti dipendenti.

  • Rischi interpretativi: questioni come il trattamento dei redditi soggetti a tassazione separata, la determinazione della distanza di 100 km, l’applicabilità ai contratti assimilabili (apprendistato, somministrazione) potrebbero generare contenziosi o richieste di chiarimento ulteriori.

  • Possibili inefficienze locali: in territori con scarsi collegamenti stradali o ferroviari, definire la “via più breve” può essere complesso e dibattuto.

  • Retroattività e “effetto conguaglio”: poiché l’agevolazione non vale per spese anteriori all’assunzione, se il lavoratore ha anticipato già le spese, rischia di vedersi respinte dall’agevolazione.

4. Retroattività, regime transitorio e profili aperti

Un tema su cui l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con cautela riguarda il regime transitorio: la norma entra in vigore dal 2025, ma ci si chiede cosa accada per casi “a margine” (assunzioni a fine anno, rapporti terminati precocemente, domande tardive). La circolare (nel paragrafo 2.7) fornisce prime indicazioni su questi scenari.

In particolare:

  • Le spese rimborsate prima della data di assunzione non possono essere beneficiarie del bonus.

  • Non è prevista la retroattività su periodi precedenti all’anno di assunzione.

  • La norma opera con un periodo “mobile” decorrente dalla data di assunzione, il che può complicare la contabilità nei casi “di confine”.

Restano aperti alcuni interrogativi pratici:

  • come trattare assunzioni negli ultimi giorni dell’anno, con spese che cadono solo pochi giorni nell’anno successivo

  • la gestione dei contratti di apprendistato a tempo indeterminato o altre forme contrattuali assimilabili

  • la “scelta” discrezionale del datore se erogare o meno il bonus (la norma non impone obbligo)

  • eventuali meccanismi di controllo e verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate

5. Una mossa strategica con terreno insidioso

Il Bonus affitto per neoassunti 2025 rappresenta un tentativo ambizioso di stimolare la mobilità lavorativa, agevolando chi accetta nuove sfide lontano da casa. È un incentivo dal profilo potenzialmente incisivo — soprattutto per territori penalizzati dalla scarsità di forza lavoro — grazie alla sua natura “mista” tra welfare e leva fiscale.

Tuttavia, la misura porta con sé una serie di complessità:

  • vincoli stringenti (reddito, distanza, residenza),

  • necessità di una gestione amministrativa accurata,

  • possibili impatti su ISEE e accesso ad altre prestazioni,

  • rischi interpretativi in scenari “borderline”.

Per i lavoratori e le aziende interessate, sarà fondamentale:

  1. verificare con cura i requisiti prima di pianificare un trasferimento

  2. gestire in modo tempestivo e rigoroso la documentazione

  3. prevedere (in caso di superamento del limite) come calcolare la parte imponibile

  4. monitorare eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o modifiche legislative