Riposo settimanale, nel nuovo CCNL 2022/24 resta in vigore l’articolo 45: cosa cambia e cosa no
Nel rinnovo del CCNL comparto sanità 2022/24 una delle conferme riguarda il riposo settimanale. Il nuovo contratto mantiene infatti in vigore l’articolo 45 già presente nel CCNL 2019/22. Una scelta che punta alla continuità e che chiarisce ancora una volta diritti, limiti e obblighi per lavoratrici, lavoratori e amministrazioni.
Il principio resta semplice: il riposo settimanale non si tocca
La regola base non cambia. Il riposo settimanale coincide di solito con la domenica e ogni dipendente ha diritto a 52 riposi all’anno. Questo numero è fisso, a prescindere da come è organizzato l’orario di lavoro. Le domeniche comprese in periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie non vengono conteggiate.
La norma ribadisce un punto essenziale del lavoro pubblico. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere trasformato in denaro. Nessuna trattativa interna può scavalcare questo principio.
Quando la domenica non è possibile
Non sempre i servizi pubblici possono fermarsi. In questi casi il contratto prevede che il riposo venga recuperato entro la settimana successiva. La scelta del giorno avviene con un accordo tra dipendente e dirigente, tenendo insieme esigenze personali e necessità organizzative.
Per chi lavora durante una festività nazionale che cade di domenica vale la stessa regola. Recupero entro la settimana seguente. Per contro, se la festività cade di domenica o di sabato per il personale su cinque giorni, non scatta alcuna forma di compensazione.
Festivi e articolazioni orarie
Quando il lavoro cade in un giorno festivo infrasettimanale, al personale si applicano le indennità previste dall’articolo 106. Se invece l’attività è svolta in un giorno feriale che risulta non lavorativo per turno a cinque giorni, il dipendente può scegliere tra riposo compensativo, straordinario pagato oppure utilizzo della banca delle ore.
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