Iscriviti alla newsletter

Permessi retribuiti per motivi personali , cosa spetta e come usarli: le regole restano le stesse

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/12/2025

Contratto Nazionale

 

Nessuna novità sul fronte dei permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari. Per i lavoratori del comparto pubblico continua ad applicarsi integralmente la disciplina prevista dal CCNL 2019/21, che conferma diritti, limiti e modalità di utilizzo già noti.

Ogni dipendente può contare su 18 ore annue di permesso retribuito, da utilizzare nell’anno solare per esigenze personali o familiari, senza obbligo di documentazione o di giustificazione. La concessione resta subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio, ma non può essere condizionata ad altri requisiti.

Le regole fondamentali

I permessi orari retribuiti non incidono sulle ferie e rappresentano uno strumento autonomo di conciliazione tra vita privata e lavoro. Il contratto stabilisce alcuni punti fermi:

  • non riducono le ferie maturate dal dipendente;

  • possono essere fruiti anche per frazioni di ora, dopo la prima ora;

  • sono validi ai fini dell’anzianità di servizio;

  • danno diritto all’intera retribuzione prevista dal contratto.

Un aspetto rilevante riguarda il divieto di cumulo: i permessi orari per motivi personali o familiari non possono essere utilizzati nella stessa giornata insieme ad altri permessi orari, né con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative. Fanno però eccezione i permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 e quelli disciplinati dal decreto legislativo 151/2001, che restano cumulabili.

Utilizzo anche per l’intera giornata

Il CCNL chiarisce anche un punto spesso oggetto di dubbi: le 18 ore annue possono essere utilizzate cumulativamente fino a coprire l’intera giornata lavorativa. In questo caso, l’incidenza sul monte ore disponibile è calcolata in modo convenzionale, facendo riferimento all’orario giornaliero previsto dal contratto.

I permessi sono inoltre compatibili con altri permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo, purché non si sovrappongano nello stesso arco temporale.

Part-time: riproporzionamento delle ore

Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, le 18 ore annue non vengono meno, ma sono riproporzionatein base alla durata dell’orario di lavoro. Anche in questo caso resta fermo il principio della piena retribuzione delle ore di permesso spettanti.