Lombardia, il SSR gestisce il primo suicidio assistito: cosa prevede oggi la legge italiana
Domenico Zuccarella, 59 anni e affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto, il 25 agosto dopo un percorso per ottenere il suicidio assistito, concluso con l’assistenza del Servizio sanitario regionale lombardo, che ha organizzato farmaco, strumentazione, personale sanitario volontario e luogo della procedura. In Italia, però, non esiste ancora una legge organica sul suicidio medicalmente assistito: il quadro resta fondato soprattutto sulle sentenze della Corte costituzionale, mentre i disegni di legge sono ancora all’esame del Senato.
Per la prima volta in Lombardia un percorso di suicidio medicalmente assistito è stato gestito nella sua interezza dal Servizio sanitario regionale, dalla verifica dei requisiti fino alla fase attuativa. Il caso riguarda Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto il 25 agosto 2026 dopo aver ottenuto l’assistenza del sistema sanitario pubblico lombardo.
Secondo quanto riferito dall’Associazione Luca Coscioni e riportato da ANSA, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, ma della prima per la quale il SSR avrebbe organizzato direttamente anche personale sanitario disponibile su base volontaria, farmaco, strumentazione, modalità di autosomministrazione e luogo in cui procedere. La Regione ha confermato che il percorso si è svolto nel rispetto delle indicazioni regionali e dei principi fissati dalla Corte costituzionale.
Il caso assume però un significato che supera la vicenda individuale, perché riporta al centro una questione ancora irrisolta: a quasi sette anni dalla sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, l’Italia non dispone ancora di una legge statale organica che disciplini il suicidio medicalmente assistito.
Una richiesta presentata nel novembre 2025
Zuccarella aveva presentato la propria richiesta all’ASST Ovest Milanese l’8 novembre 2025. Dalla domanda alla procedura sono trascorsi 290 giorni, oltre nove mesi, mentre le indicazioni operative regionali prevedevano, secondo quanto riferito dall’Associazione Coscioni, un termine massimo complessivo di 145 giorni.
Dopo mesi di attesa, solleciti e diffide, a fine maggio era stato presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale per chiedere la conclusione dell’iter in tempi compatibili con la progressione della malattia e, in caso di verifica positiva dei requisiti, l’organizzazione concreta della procedura.
Il percorso si è poi concluso all’interno del sistema sanitario regionale. Zuccarella aveva inoltre disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica.
Cosa consente oggi l’ordinamento italiano
Per comprendere la vicenda è necessario distinguere tra ciò che è stato stabilito dalla Corte costituzionale e ciò che ancora manca sul piano legislativo.
Il punto di partenza resta la sentenza n. 242 del 2019, con la quale la Consulta ha individuato una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio previsto dall’articolo 580 del codice penale. Non è stato introdotto un diritto generalizzato al suicidio assistito, né è stata legalizzata l’eutanasia.
La non punibilità riguarda, in estrema sintesi, persone capaci di assumere decisioni libere e consapevoli, affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili, e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. La verifica deve essere effettuata da una struttura pubblica del Servizio sanitario e accompagnata dal parere del competente comitato etico.
È all’interno di questo perimetro giurisprudenziale che oggi vengono valutate le richieste.
Il nodo dei trattamenti di sostegno vitale resta
Uno dei punti più discussi riguarda proprio il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
La Corte costituzionale è tornata ancora sul tema nel luglio 2026 con la sentenza n. 152, respingendo la richiesta di eliminare integralmente questo requisito. La Consulta ha ribadito che, in assenza di una legge del Parlamento, esso continua a svolgere un ruolo centrale nel bilanciamento costruito a partire dalla sentenza del 2019.
La Corte ha però precisato, in continuità con le precedenti sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, che non è necessario che il paziente abbia materialmente già iniziato un trattamento di sostegno vitale per poi interromperlo. Può rientrare nel perimetro anche chi, secondo una valutazione medica, necessiterebbe di un trattamento indispensabile alla sopravvivenza ma decide di rifiutarne l’attivazione sin dall’origine.
La Consulta ha contemporaneamente ricordato che spetterebbe al legislatore, se lo ritenesse opportuno e introducendo adeguate garanzie, ampliare l’accesso anche a persone con patologie irreversibili e sofferenze intollerabili che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale. Ma questa estensione, allo stato attuale, non è costituzionalmente obbligata.
La legge nazionale: a che punto siamo ad agosto 2026
Sul piano parlamentare, il percorso è ancora incompleto.
Al Senato sono all’esame congiunto delle Commissioni Giustizia e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale diversi disegni di legge sul fine vita, tra cui gli atti n. 65, 104, 124, 570, 1083 e 1408, ai quali si è aggiunto anche il disegno di legge di iniziativa popolare n. 1597.
Un testo base unificato era stato adottato dalle Commissioni il 2 luglio 2025, con termine per gli emendamenti fissato pochi giorni dopo. L’esame, tuttavia, non si è concluso e l’ultimo passaggio ufficiale disponibile sul sito del Senato risale al 10 giugno 2026, quando le Commissioni riunite hanno proseguito l’esame congiunto rinviando ancora la discussione.
Alla data del 26 agosto 2026, quindi, non esiste ancora una legge statale approvata dal Parlamento che disciplini in modo organico tempi, procedure, responsabilità, ruolo del Servizio sanitario e obiezione di coscienza.
Il sistema continua a funzionare attraverso le sentenze della Corte costituzionale, la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento e, sul piano organizzativo, attraverso procedure elaborate dalle singole Regioni o dalle aziende sanitarie.
Il problema della disomogeneità regionale
È proprio l’assenza di una legge nazionale ad aver spinto alcune Regioni a intervenire sul piano organizzativo.
La Toscana ha approvato nel 2025 una legge sulle modalità operative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale. La Consulta, con la sentenza n. 204 del 2025, ha riconosciuto che le Regioni possono disciplinare aspetti meramente organizzativi e procedurali dell’assistenza sanitaria, pur non potendo ridefinire autonomamente i requisiti sostanziali di accesso, che investono materie di competenza statale come l’ordinamento civile e penale.
Una conclusione analoga è arrivata nel luglio 2026 sulla legge della Sardegna. Con la sentenza n. 148 la Corte ha eliminato alcune disposizioni che cristallizzavano nella legge regionale i requisiti sostanziali di accesso e alcuni termini rigidi, ma ha lasciato in piedi diverse norme organizzative, tra cui quelle sulla commissione multidisciplinare, sull’interlocuzione diretta con il paziente e su alcune scansioni procedurali.
Il risultato è un quadro nel quale la cornice costituzionale è nazionale, mentre tempi e organizzazione concreta possono ancora variare sensibilmente da territorio a territorio.
Lombardia: il punto non è più soltanto verificare i requisiti
Il caso Zuccarella è rilevante proprio perché mostra un passaggio ulteriore. Finora uno dei punti più controversi era stabilire se il compito del servizio sanitario dovesse limitarsi alla verifica delle condizioni indicate dalla Consulta oppure comprendere anche l’organizzazione materiale della procedura.
Nel caso lombardo, il SSR ha assunto anche questa seconda funzione, predisponendo farmaco, strumentazione, assistenza sanitaria e modalità tecnica compatibile con le condizioni del paziente.
Questo non equivale a una nuova legge né modifica i requisiti fissati dalla Corte, ma costituisce un precedente organizzativo importante per il sistema sanitario regionale.
Il ruolo dei sanitari e la volontarietà
La vicenda coinvolge direttamente anche il personale sanitario. Secondo quanto riferito sul caso, la Lombardia ha individuato professionisti disponibili su base volontaria per assistere la procedura.
Il tema è destinato a essere centrale anche nell’eventuale futura disciplina nazionale: una legge organica dovrebbe infatti chiarire in maniera uniforme quali siano i compiti delle aziende sanitarie, quale ruolo debbano assumere medici, infermieri e altri professionisti, come debba essere regolata l’eventuale obiezione di coscienza e quali garanzie debbano accompagnare la persona durante tutte le fasi del percorso.
In assenza di questa disciplina, molte questioni continuano a essere risolte attraverso procedure regionali, valutazioni delle aziende sanitarie e, non raramente, ricorsi giudiziari.
Il punto più critico resta il tempo
La vicenda di Zuccarella mette inoltre in evidenza un problema che ritorna in molti casi: la durata delle procedure.
Quando la richiesta proviene da una persona affetta da una patologia progressiva e irreversibile, nove mesi possono rappresentare un periodo clinicamente enorme. Il diritto riconosciuto dalla giurisprudenza rischia infatti di diventare concretamente difficilmente esercitabile se la verifica si protrae per tempi incompatibili con l’evoluzione della malattia.
Dall’altra parte, la Corte costituzionale ha mostrato cautela anche sui termini troppo rigidi imposti dalle leggi regionali. Nella sentenza sulla Sardegna ha dichiarato illegittimo il termine complessivo obbligatorio di trenta giorni previsto per completare la verifica dei requisiti, pur lasciando in vigore alcune scadenze più circoscritte finalizzate alla rapida presa in carico e comunicazione delle decisioni.
È quindi necessario bilanciare due esigenze: evitare procedure indefinite, ma garantire contemporaneamente che valutazioni cliniche, capacità decisionale, condizioni di sofferenza e possibilità di cure palliative siano verificate con accuratezza.
Suicidio assistito ed eutanasia non sono la stessa cosa
Anche nel dibattito pubblico rimane essenziale mantenere distinta la terminologia. Nel suicidio medicalmente assistito è la persona stessa a compiere l’atto finale che determina la morte, dopo aver ricevuto l’assistenza necessaria. Nell’eutanasia attiva, invece, è un terzo a somministrare direttamente la sostanza letale.
La stessa Corte costituzionale ha ribadito questa differenza nelle decisioni sulle normative regionali: nel suicidio assistito non vi è propriamente una “erogazione” della morte da parte del sanitario, perché l’atto finale resta nella disponibilità della persona interessata.
Nell’ordinamento italiano l’eutanasia attiva non è legalizzata.
Una materia ancora regolata più dai giudici che dal Parlamento
Il caso lombardo arriva dunque in una fase particolare.
Dal 2019 la Corte costituzionale ha costruito progressivamente una cornice sempre più precisa, intervenendo nuovamente nel 2024, nel 2025 e nel 2026. Le Regioni hanno iniziato a disciplinare gli aspetti organizzativi e i servizi sanitari stanno elaborando procedure concrete.
Il Parlamento, invece, non ha ancora completato la disciplina nazionale.
La conseguenza è che l’accesso a un percorso riconosciuto dall’ordinamento continua a dipendere in misura significativa dal luogo di residenza, dalle procedure dell’azienda sanitaria, dall’interpretazione dei requisiti e talvolta dalla necessità di rivolgersi a un giudice.
Il caso di Domenico Zuccarella mostra che un Servizio sanitario regionale può arrivare a gestire l’intero percorso entro il quadro tracciato dalla Consulta. Ma mostra anche l’altra faccia del problema: dalla richiesta all’attuazione sono trascorsi 290 giorni.
Finché non arriverà una legge nazionale capace di definire con chiarezza requisiti, tempi, procedure, responsabilità e ruolo dei professionisti sanitari, il suicidio medicalmente assistito in Italia continuerà a essere regolato da un mosaico composto da sentenze costituzionali, normativa sul consenso informato, procedure regionali e decisioni delle singole aziende sanitarie.
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