Infermieri e OSS aggrediti, fino a 30 giorni di ferie per recuperare: le nuove tutele del CCNL
L’articolo 34 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 rafforza le tutele per il personale vittima di aggressioni: l’Azienda assume gli oneri della difesa legale per tutti i gradi di giudizio, può costituirsi parte civile e deve mettere a disposizione il supporto psicologico. Tra le novità più significative, la possibilità di utilizzare, nel periodo immediatamente successivo all’aggressione, ferie e riposi solidali fino a un massimo di 30 giorni, quando richiesti nell’ambito del percorso di supporto psicologico.
Un’aggressione sul posto di lavoro non termina necessariamente quando finisce l’episodio violento. Per un infermiere, un OSS o un altro professionista sanitario possono iniziare proprio da quel momento le conseguenze giudiziarie, psicologiche e lavorative dell’accaduto. Il nuovo CCNL Comparto Sanità 2025-2027 interviene su questo fronte con l’articolo 34, dedicato al “Patrocinio legale in caso di aggressioni”, rafforzando la responsabilità dell’Azienda nella tutela del dipendente e introducendo una novità particolarmente rilevante per il recupero dopo l’evento: la possibilità di ricorrere, a determinate condizioni, a ferie e riposi solidali fino a 30 giorni.
Il punto di partenza della norma è netto: l’Azienda o l’Ente è tenuta a garantire la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro, adottando tutte le iniziative ritenute più opportune per la sua tutela. Il contratto non considera quindi l’aggressione subita dal professionista come un fatto esclusivamente personale, ma la colloca all’interno degli obblighi di protezione che fanno capo all’organizzazione.
Aggressione da parte di terzi, le spese della difesa sono a carico dell’Azienda
Quando il personale dipendente subisce un’aggressione ad opera di terzi, l’articolo 34 stabilisce che l’Azienda o l’Ente assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio. La tutela comprende anche gli oneri relativi ai consulenti tecnici e quelli delle fasi preliminari, quando queste risultino propedeutiche e necessarie alle successive fasi del procedimento.
Il lavoratore viene assistito da un legale, ma la scelta non avviene senza il suo coinvolgimento: il contratto prevede infatti una preventiva comunicazione all’interessato per acquisirne l’assenso. Il dipendente può inoltre individuare un legale o un consulente tecnico differente da quello proposto, sottoponendo il nominativo all’Azienda o all’Ente, che sarà chiamato a decidere in merito.
La formulazione utilizzata dal contratto è significativa perché la copertura non viene circoscritta a una singola fase processuale. Il riferimento a “tutti i gradi del giudizio” e alle fasi preliminari necessarie costruisce una tutela che accompagna il dipendente lungo il percorso giudiziario connesso all’aggressione, nei termini previsti dalla disposizione.
L’Azienda può costituirsi parte civile
L’articolo 34 prevede inoltre che, nei casi di aggressione disciplinati dalla norma, l’Azienda possa costituirsi parte civile. Non si tratta di un obbligo automatico, perché il testo utilizza espressamente la formula “può”, ma la previsione assume comunque un significato rilevante.
L’aggressione al professionista sanitario viene infatti inserita in una dimensione che può coinvolgere direttamente anche l’organizzazione di appartenenza. L’Azienda non è necessariamente destinata a rimanere estranea al procedimento, ma può scegliere di intervenire secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Dopo l’aggressione previsto anche il supporto psicologico
La protezione prevista dal nuovo articolo non riguarda soltanto il versante legale. In caso di aggressione, l’Azienda deve prevedere un supporto psicologico per il dipendente, salvo che sia quest’ultimo a scegliere diversamente.
È uno dei passaggi più importanti della disposizione perché riconosce contrattualmente che le conseguenze di un’aggressione possono protrarsi ben oltre il momento dell’evento e non possono essere valutate soltanto in termini di eventuali lesioni fisiche. Un episodio violento può incidere sulla capacità del professionista di rientrare immediatamente nel medesimo ambiente, di affrontare il rapporto con l’utenza o semplicemente di recuperare una condizione di equilibrio dopo quanto accaduto.
Ed è proprio all’interno di questa tutela psicologica che si colloca una delle novità più concrete dell’articolo 34.
Fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali dopo l’aggressione
Il dipendente può fruire, nel periodo immediatamente successivo all’aggressione, delle ferie e dei riposi solidali disciplinati dall’articolo 29 del nuovo CCNL, per un periodo massimo di 30 giorni.
La norma crea quindi un collegamento diretto tra la tutela del lavoratore aggredito e l’istituto della solidarietà tra dipendenti, consentendo che ferie e riposi ceduti secondo la disciplina contrattuale possano essere utilizzati anche per favorire il recupero successivo a un’aggressione.
C’è però una condizione che deve essere evidenziata per non trasformare la novità in qualcosa che il contratto non prevede. I 30 giorni non costituiscono un nuovo pacchetto di ferie aggiuntive attribuito automaticamente a chiunque subisca un’aggressione. Il testo stabilisce che il dipendente può fruire dell’istituto delle ferie e dei riposi solidali e precisa che ciò deve essere richiesto nell’ambito del supporto psicologico.
Il contratto stabilisce inoltre che questa possibilità opera in deroga al comma 7 dell’articolo 29, rendendo la disciplina specifica dell’aggressione diversa, per questo aspetto, dalle normali condizioni previste per l’utilizzo delle ferie solidali.
Cosa significa concretamente per un infermiere aggredito
Immaginiamo il caso di un infermiere che subisca un’aggressione durante il turno e che, dopo l’evento, presenti conseguenze tali da rendere necessario un percorso di supporto psicologico. L’articolo 34 non gli attribuisce automaticamente trenta giorni di assenza aggiuntivi, ma prevede la possibilità che, nell’ambito del supporto psicologico, venga richiesto il ricorso alle ferie e ai riposi solidali, fino al limite massimo previsto dal contratto.
È questa la differenza fondamentale. Parlare semplicemente di “30 giorni di ferie per chi viene aggredito” sarebbe impreciso, perché potrebbe far pensare a un nuovo congedo autonomo interamente finanziato dall’Azienda. La disposizione utilizza invece un istituto già disciplinato dal contratto, quello delle ferie e dei riposi solidali, adattandolo alla particolare condizione del lavoratore che abbia subito un’aggressione.
La portata della norma resta comunque significativa: il recupero successivo alla violenza non viene lasciato esclusivamente alla gestione individuale del dipendente, ma entra formalmente tra le situazioni considerate dal contratto.
Non soltanto tutela fisica, ma anche recupero dopo la violenza
L’articolo 34 costruisce così una tutela che si sviluppa su più livelli. Prima dell’aggressione rimane il dovere dell’Azienda di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro; dopo l’evento intervengono invece patrocinio legale, eventuale consulenza tecnica, possibilità per l’Azienda di costituirsi parte civile, supporto psicologico e accesso alle ferie e ai riposi solidali per il recupero.
Il contratto consente inoltre all’Azienda o all’Ente di prevedere una specifica polizza assicurativa o altre misure analoghe per la copertura del rischio collegato all’applicazione della disciplina.
L’articolo 34 sostituisce infine la precedente regolamentazione contenuta nell’articolo 55 del CCNL del 27 ottobre 2025, che viene espressamente disapplicato. La nuova formulazione amplia quindi la prospettiva: il patrocinio legale rimane centrale, ma accanto alla difesa giudiziaria assume un peso esplicito anche il recupero psicologico del professionista aggredito.
Dall’aggressione al rientro al lavoro, la tutela non finisce con la denuncia
Per chi lavora quotidianamente a contatto con pazienti, familiari e utenti, il significato della nuova disciplina è soprattutto questo: l’aggressione non viene considerata conclusa nel momento in cui termina l’episodio violento. Le conseguenze possono proseguire e richiedere assistenza legale, sostegno psicologico e tempo per recuperare prima di tornare pienamente alla propria attività.
La novità dei 30 giorni di ferie e riposi solidali va letta proprio in questa prospettiva. Non è un mese di ferie automaticamente riconosciuto a ogni sanitario aggredito, ma uno strumento che il contratto mette a disposizione, alle condizioni previste, quando il percorso successivo all’aggressione evidenzi la necessità di sostenere il recupero del lavoratore.
Per infermieri e personale sanitario, dunque, l’articolo 34 rafforza un principio che assume un valore concreto: chi subisce violenza mentre lavora non deve essere lasciato solo né davanti alle conseguenze giudiziarie né davanti a quelle psicologiche dell’aggressione.
di