Ferie, nella retribuzione anche le indennità legate a mansioni e disagio
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1373 dell’11 settembre 2026, riconosce a due dipendenti il diritto a ricevere durante le ferie anche l’indennità di turno e quella collegata alle particolari condizioni di lavoro, condannando l’Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate tra il 2020 e il 2024. Per il giudice, nella retribuzione feriale devono rientrare gli elementi intrinsecamente collegati alle mansioni o allo status professionale, quando siano percepiti con continuità o comunque non occasionalmente e abbiano un'incidenza economica tale che perderli durante le ferie possa disincentivare il lavoratore dal godere del proprio riposo.
Quando un infermiere va in ferie deve ricevere soltanto lo stipendio base oppure anche quelle indennità che caratterizzano ordinariamente la sua busta paga perché lavora su turni o presta servizio in contesti caratterizzati da particolari condizioni di lavoro? Il Tribunale di Salerno interviene nuovamente su una questione che negli ultimi anni ha prodotto un contenzioso crescente nel pubblico impiego e, in particolare, nel Servizio sanitario nazionale, stabilendo che la retribuzione delle ferie non può essere ridotta in modo tale da rendere economicamente meno conveniente esercitare il diritto al riposo.
Con la sentenza n. 1373/2026 dell’11 settembre 2026, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso presentato da due dipendenti a tempo indeterminato che lavoravano con una turnazione articolata nelle 24 ore e che, durante l’attività lavorativa, percepivano regolarmente sia l’indennità di turno giornaliera sia l’indennità riconosciuta per particolari condizioni di lavoro in servizi quali terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva, nefrologia e dialisi. Quelle voci, tuttavia, non erano state computate nella retribuzione corrisposta durante le ferie tra gennaio 2020 e dicembre 2024.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta e ha riconosciuto ai lavoratori il diritto alle relative differenze retributive, applicando un principio ormai centrale nella giurisprudenza europea e nazionale: andare in ferie non deve determinare una perdita economica tale da poter dissuadere il lavoratore dall’esercitare effettivamente quel diritto.
Il caso: le indennità arrivavano quando lavoravano, sparivano durante le ferie
La controversia nasce proprio dalla differenza tra quanto i lavoratori percepivano durante il servizio e quanto veniva corrisposto loro nei periodi di ferie. I ricorrenti avevano una settimana lavorativa di 36 ore e operavano attraverso una rotazione nell’arco delle 24 ore. In relazione alle mansioni e alla turnazione ricevevano normalmente l’indennità giornaliera di turno prevista dalla contrattazione collettiva e l’indennità connessa alle particolari condizioni di lavoro.
Durante le ferie, però, questi emolumenti non venivano conteggiati. I lavoratori sostenevano che tale esclusione fosse incompatibile con la nozione europea di ferie annuali retribuite e chiedevano quindi il riconoscimento delle differenze economiche relative al periodo compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2024. Le somme richieste erano state calcolate sulla base delle giornate di ferie effettivamente fruite e delle indennità che non erano state corrisposte in quelle giornate.
L’Azienda si è opposta al ricorso sostenendo, tra l’altro, che l'esclusione di quelle voci non producesse nei lavoratori il cosiddetto “effetto dissuasivo” rispetto alla fruizione delle ferie. Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione e ha accolto il ricorso.
Il principio europeo: in ferie bisogna mantenere condizioni economiche comparabili
Il ragionamento del Tribunale parte dall’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi, per poi richiamare l’articolo 2109 del Codice civile, il decreto legislativo 66/2003, l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e soprattutto l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.
Da questa cornice normativa deriva un principio fondamentale: il diritto alle ferie non consiste semplicemente nella possibilità di non presentarsi al lavoro per un determinato numero di giorni. È un diritto al riposo retribuito, e la componente economica è funzionale a garantire che quel riposo possa essere effettivamente utilizzato.
Il Tribunale richiama in particolare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo la quale durante le ferie il lavoratore deve trovarsi in condizioni economiche paragonabili a quelle dell’attività lavorativa. Quando la retribuzione ordinaria è composta da più elementi, quindi, occorre verificare la natura delle singole voci e il loro collegamento con il lavoro normalmente svolto.
Ed è proprio qui che entra in gioco il concetto di “disagio” utilizzato nella sentenza.
Cos’è il “disagio” che deve essere pagato anche durante le ferie
Il termine non deve essere interpretato genericamente come la maggiore fatica o difficoltà percepita dal dipendente. Nella ricostruzione giuridica utilizzata dal Tribunale, il “disagio” è l’incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere in forza del proprio contratto, quando tale condizione viene compensata attraverso una specifica componente economica della retribuzione.
La Corte di Giustizia europea aveva già affermato che questi elementi devono essere presi in considerazione per determinare quanto spetta al lavoratore durante le ferie. Al contrario, possono restare esclusi gli importi destinati esclusivamente a rimborsare spese occasionali o accessorie sostenute durante l'esecuzione della prestazione.
La distinzione è fondamentale anche per gli infermieri: non qualsiasi somma presente occasionalmente in busta paga deve automaticamente essere replicata durante le ferie, ma può dover essere mantenuta quella componente retributiva che costituisce una parte sufficientemente stabile della remunerazione ordinaria ed è strettamente collegata alle mansioni, alle condizioni nelle quali vengono svolte o allo status professionale del lavoratore.
Non solo mansioni: contano anche status e qualifica professionale
Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza europea secondo cui devono essere considerati gli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale del dipendente. Tra gli esempi richiamati nella sentenza compaiono integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all’anzianità e alle qualifiche professionali.
Il principio viene quindi sintetizzato in maniera piuttosto ampia: durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto allo stipendio base, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni e agli elementi collegati al suo status personale e professionale. Sarà poi necessario verificare, voce per voce, se la singola componente della retribuzione presenti effettivamente queste caratteristiche.
È proprio per questo che la sentenza non può essere interpretata come un automatismo secondo cui “tutte le indennità degli infermieri devono essere pagate durante le ferie”. Il giudice richiede un'analisi concreta della natura e dell'incidenza della singola voce.
I tre criteri individuati dal Tribunale di Salerno
La parte più interessante della sentenza è probabilmente quella nella quale il Tribunale traduce i principi europei e della Cassazione in tre condizioni attraverso le quali valutare se una voce retributiva debba essere ricompresa nella paga delle ferie.
Il primo criterio riguarda il collegamento con il lavoro: la voce deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni, compensando uno specifico “disagio” derivante dalla loro esecuzione, oppure deve essere correlata al particolare status professionale o personale del lavoratore.
Il secondo riguarda la frequenza: l'emolumento deve essere percepito continuativamente o comunque in maniera non occasionale. Per stabilirlo occorre considerare un periodo di riferimento rappresentativo e verificare con quale frequenza quella voce compaia effettivamente nelle buste paga del dipendente.
Il terzo riguarda l'incidenza economica: la voce deve avere un valore consistente, congruo o comunque apprezzabile, tale che la sua perdita durante il periodo di ferie possa produrre un effetto economicamente dissuasivo.
Nel caso esaminato, secondo il giudice, tutti e tre i requisiti erano soddisfatti: le indennità erano strettamente collegate alle mansioni e al disagio che queste comportavano, erano percepite con carattere continuativo o comunque non occasionale e avevano un peso economico sufficiente.
Non serve che il lavoratore abbia davvero rinunciato alle ferie
Un altro passaggio importante riguarda proprio il concetto di effetto dissuasivo. L’Azienda aveva sottolineato che i ricorrenti avevano regolarmente utilizzato le proprie ferie e che, quindi, la riduzione della retribuzione non li aveva concretamente indotti a rinunciarvi.
Per il Tribunale questo elemento non è decisivo.
Il diritto europeo protegge infatti il lavoratore anche rispetto a un effetto potenzialmente dissuasivo. Non occorre dimostrare che il dipendente abbia realmente rinunciato a una settimana di ferie perché avrebbe guadagnato meno: è sufficiente che il meccanismo retributivo sia strutturato in maniera tale da poterlo disincentivare.
La sentenza richiama sul punto il principio secondo cui ogni azione od omissione del datore di lavoro che abbia un effetto anche soltanto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali è incompatibile con la tutela europea del diritto al riposo.
Durante le ferie la retribuzione non deve necessariamente essere identica
È una precisazione importante perché evita di estendere eccessivamente la portata della decisione. Il Tribunale afferma espressamente che i principi europei non impongono una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella percepita in ogni altro periodo dell’anno.
La tutela opera quando la riduzione è tale da poter incidere concretamente sulla decisione del lavoratore di utilizzare le ferie. Per questo bisogna confrontare la retribuzione ordinaria con quella effettivamente corrisposta durante il riposo e verificare se la differenza sia sufficientemente significativa da produrre un potenziale disincentivo.
La retribuzione feriale, precisa ancora la decisione, non deve quindi necessariamente coincidere in ogni singola componente con quella ordinaria, ma non può scendere a un livello tale da indurre il dipendente a rinunciare al riposo per evitare di perdere una quota consistente dello stipendio.
Nel caso di Salerno la perdita durante le ferie arrivava almeno al 10%
Applicando questi criteri alle buste paga dei due ricorrenti, il Tribunale ha rilevato che nei giorni di ferie la loro retribuzione giornaliera diminuiva almeno del 10% rispetto a quella ordinariamente percepita.
Il giudice richiama inoltre la Cassazione n. 17495/2025, osservando che quella pronuncia aveva ritenuto rilevante ai fini dell'effetto dissuasivo già una riduzione del 6% della retribuzione nei giorni di ferie. Nel caso esaminato a Salerno, la perdita di almeno il 10% è stata quindi ritenuta sufficiente a integrare l'effetto potenzialmente dissuasivo, indipendentemente dal fatto che i lavoratori avessero poi effettivamente utilizzato le ferie.
Anche questo dato deve però essere interpretato con cautela: la sentenza non introduce una soglia generale e automatica del 6% o del 10% valida per qualsiasi indennità e per qualsiasi lavoratore. Utilizza quelle percentuali nel ragionamento relativo al caso concreto e nel confronto con la giurisprudenza richiamata.
Indennità di turno e terapia intensiva entrano nella paga delle ferie
La conclusione del Tribunale è netta sul caso sottoposto al suo esame. Le indennità oggetto del ricorso devono essere ricomprese nella retribuzione dovuta durante le ferie.
Il giudice ha quindi dichiarato nulle, nella parte incompatibile con i principi richiamati, le disposizioni della contrattazione collettiva che escludevano queste indennità dal calcolo della retribuzione feriale e ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'inclusione dell'indennità di turno e dell'indennità di terapia intensiva.
Nel caso concreto il conteggio utilizzato dal Tribunale faceva riferimento a 4,49 euro per l'indennità di turno e 4,13 euro per quella di terapia intensiva, rapportati alle giornate di ferie effettivamente fruite risultanti dai cartellini delle presenze.
L'Azienda condannata a pagare le differenze dal 2020 al 2024
Il Tribunale ha quindi condannato l'Azienda resistente a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2024.
Le somme riconosciute sono pari a 1.025,33 euro per un ricorrente e 733,18 euro per l'altro, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito fino al pagamento. L'Azienda è stata inoltre condannata alle spese di lite.
Si tratta di importi riferiti esclusivamente alle posizioni individuali esaminate dal Tribunale e al periodo oggetto della controversia. Non rappresentano quindi una somma standard spettante agli infermieri né consentono di quantificare automaticamente eventuali crediti di altri dipendenti.
Cosa significa la sentenza per gli infermieri
La decisione assume particolare interesse per il personale del Comparto Sanità, dove una parte non trascurabile della retribuzione può essere composta da elementi collegati alla turnazione, al lavoro in determinati servizi e alle specifiche condizioni nelle quali viene svolta l'attività.
Il principio che emerge non è però quello dell'onnicomprensività assoluta della retribuzione feriale. La domanda corretta non è semplicemente “questa indennità viene percepita quando lavoro?”, ma piuttosto: “questa indennità rappresenta una componente ordinaria, non occasionale e sufficientemente rilevante della mia retribuzione ed è collegata alle mansioni, al disagio che esse comportano o al mio status professionale?”
Se la risposta è positiva, l'esclusione sistematica della voce durante le ferie può entrare in conflitto con il principio europeo secondo cui il lavoratore deve poter utilizzare il periodo di riposo senza subire una penalizzazione economica capace di scoraggiarlo.
La stessa sentenza, infatti, chiarisce che la valutazione deve essere compiuta sulla situazione concreta del singolo lavoratore, considerando anche la frequenza con cui l'emolumento compare in busta paga durante un periodo rappresentativo.
Non significa che tutte le indennità del CCNL vadano automaticamente pagate in ferie
È probabilmente la cautela più importante nella lettura della sentenza. Il Tribunale di Salerno ha deciso una specifica controversia riguardante determinate voci economiche e due specifici lavoratori. Non ha stabilito che ogni indennità prevista dal CCNL Comparto Sanità debba automaticamente entrare nella retribuzione delle ferie.
Sono potenzialmente differenti, per esempio, gli emolumenti occasionali, i rimborsi di spese effettivamente sostenute durante il servizio o altre componenti prive di quel nesso intrinseco con le mansioni e con lo status professionale richiesto dalla giurisprudenza europea.
Il criterio indicato dal Tribunale è quindi qualitativo prima ancora che nominale: bisogna capire che cosa remunera realmente l'indennità, con quale continuità viene percepita e quanto incide sulla retribuzione ordinaria.
È anche per questo che la pronuncia può avere conseguenze che vanno oltre le due specifiche voci riconosciute ai ricorrenti, ma non permette di estenderne automaticamente gli effetti a qualsiasi emolumento percepito dagli infermieri.
Ferie e stipendio diventano due parti dello stesso diritto
La motivazione del Tribunale torna infine sulla funzione fondamentale delle ferie: consentire al lavoratore di riposarsi dall'attività professionale e beneficiare di un periodo effettivo di distensione e ricreazione, tutelando contemporaneamente salute e sicurezza.
Perché questo diritto sia realmente esercitabile, però, non basta riconoscere formalmente i giorni di assenza dal lavoro. Occorre anche evitare che utilizzarli significhi subire una penalizzazione economica capace di rendere più conveniente continuare a lavorare.
È questo il principio che attraversa l'intera sentenza: ferie e relativa retribuzione costituiscono due aspetti dello stesso diritto e la tutela del riposo perde parte della propria efficacia quando il lavoratore, andando in ferie, vede scomparire componenti economiche che costituiscono stabilmente una parte rilevante del proprio trattamento ordinario.
Per gli infermieri, soprattutto per chi lavora stabilmente su turni e in contesti assistenziali caratterizzati da particolari condizioni di lavoro, la sentenza n. 1373/2026 del Tribunale di Salerno aggiunge quindi un nuovo tassello a un orientamento che sta progressivamente definendo il concetto di “retribuzione ordinaria” durante le ferie: non necessariamente ogni euro percepito durante il servizio, ma neppure il solo stipendio base quando una parte stabile e significativa della retribuzione remunera proprio le caratteristiche delle mansioni normalmente svolte.
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