Luca Benci ritorna sulla questione "mezzi di contrasto"
Continua il dibattito sui “Confini mobili delle competenze: TSRM e Infermieri sulla gestione del mezzo di contrasto”, sviluppatosi dai due articoli precedenti (Articolo 1 – Clicca; articolo 2 – Clicca) e dai relativi commenti; infatti è proprio da questi ultimi che il confronto tra le due professionalità si è articolato fino ad arricchirsi dell’autorevole parere del giurista Luca Benci, che torna nuovamente sul tema con l’intervento che qui di seguito riportiamo.
di Luca Benci
Non pensavo di suscitare tutto questo dibattito. Ho solo detto che non compete al tecnico sanitario di radiologia medica la somministrazione di farmaci. Il fatto che siano utilizzati per fini diagnostici e non terapeutici non rileva affatto: sono farmaci, anzi per utilizzare il termine giuridico, sono “medicinali” nell’accezione che ci consegna il testo unico sui farmaci e che ho riportato nel parere. E’ medicinale quindi anche una sostanza che venga iniettata o somministrata anche solo per “stabilire una diagnosi medica”.
Conosco bene e da molto tempo il dibattito intorno alle evoluzione delle attività del tecnico sanitario di radiologia medica (a proposito, sarebbe il caso di proporre un cambiamento della denominazione). Ho sotto mano un libro pubblicato nel 2003 – datato ma siamo a legislazione invariata - pubblicato dalla Mc Graw Hill dal titolo “Assistenza di base alla persona – elementi per il tecnico di radiologia” di Adler e Carlton, edizione italiana a cura di Alessandro Beux (attuale presidente della Federazione nazionale dei tecnici di radiologia) e Marco Ciccone dove si dedica il capitolo 11 ai mezzi di contrasto.
Negli “obiettivi di apprendimento” non si rinviene la somministrazione e nel paragrafo denominato la “Responsabilità del tecnico di radiologia” vi sono tre sottoparagrafi: informazioni sui mezzi di contrasto, sorveglianza della persona e assistenza alla persona. Anche in questo caso non ci sono indicazioni sulla somministrazione dei radiofarmaci né di qualunque altro farmaco.
Non si rinvengono disposizioni neanche nel profilo del tecnico.
Ho citato la discussa legge sulla radioprotezione. Il richiamo con il caso Marlia è fuorviante in quanto in quel caso vi è stata una azione penale per esercizio abusivo della professione di medico per l’effettuazione di esami radiologici da parte di tecnici. Tecnici denunciati per avere usato apparecchi radiologici. Gli aspetti pratici confusi con la mission principale del tecnico era follia giudiziaria. Ne ho facilmente pronosticato l’assoluzione attirandomi le ire dei medici radiologi (che sbagliavano perché confondevano il diritto con la politica).
La legge sulla radioprotezione si occupa dei rischi radiologici in senso ampio e il problema della “preparazione e la somministrazione di radiofarmaci” viene contemplato. Si può ampiamente discutere sul concetto e sulla validità di “aspetto pratico” – e io sono stato tra i primi a farlo – ma non che tutte le attività siano fungibili. Altrimenti anche l’utilizzo di apparecchi da cui sorgono radiazioni ionizzanti diventa fungibile visto l’obbligo di fare corsi sulla radioprotezione a chi lavora in determinati contesti. Così però non è! L’utilizzo di quelle apparecchiature è esclusivo del tecnico di radiologia, del medico radiologo e, per le attività radiodiagnostiche complementari, di qualunque medico per lo svolgimento di attività disciplinari proprie.
Diverso è invece il problema della somministrazione di medicinali per via endovenosa che non è mai stata appannaggio dei tecnici di radiologia. Come non è mai stata appannaggio la somministrazione di altri mezzi di contrasto: a meno che non si voglia rivendicare anche la somministrazione del solfato di bario per via rettale per gli esami al colon.
Non penso, però, che questo sarà rivendicato.
Luca Benci - giurista