Infermieri, il tempo per cambiarsi rientra nell'orario di lavoro, il NurSind: "sentenza storica del Tribunale del Lavoro di Milano"
Tre Infermieri dell'ASST Fatebenefratelli Sacco portano l'azienda in tribunale, e vincono.
A loro andranno riconosciuti, per gli anni pregressi, i compensi "nella misura di 15 minuti di lavoro ordinario al giorno per ogni giorno di effettivo servizio, risultante dai cedolini paga". Una sentenza epocale per la categoria, che ha visto anche un'ulteriore vittoria in Cassazione per un fatto analogo.
Importante vittorie per gli infermieri, che vedono finalmente riconosciuta in tribunale la loro professionalità e soprattutto la loro dignità. Il tema del contendere, questa volta, è il tempo necessario alla vestizione prima di entrare in servizio. Ad esempio, se un infermiere deve prendere servizio in reparto alle 7.30, è evidente che dovrà essere sul luogo di lavoro in anticipo rispetto a questo orario poiché è obbligato a cambiarsi e a indossare tuta e calzature idonee al proprio ruolo. Lo stesso accade anche prima della fine di un turno, quando l'infermiere che smonta deve rendersi disponibile per il passaggio di consegne con il collega che subentra. Ma, purtroppo, diverse dirigenze ospedaliere non hanno riconosciuto quest "tempo tecnico" come orario di lavoro e quindi lo considerano non retribuito. Ma la legge, questa volta, è a fianco degli infermieri.
La sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro
Una recentissima sentenza sull'argomento fa giurisprudenza anche a Milano. Tre infermieri dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, assistiti dall'avvocato Marco Leone Coccett e dalla dottoressa Marta Ottobelli, hanno fatto ricorso contro l'ASST stessa contestando il mancato riconoscimento del c.d. tempo tuta come orario di lavoro per gli anni antecedenti il 2015 (anno in cui è entrato in vigore l'accordo code contrattuali RSU aziendale - OO.SS Comparto). Il Tribunale di Milano Sez. Lavoro ha dato ragione, con la Sentenza n. 116/2019 del 18 gennaio 2019, ai tre richiedenti. Nelle considerazioni finali della sentenza, si legge che: "Gli Infermieri tenuti ad indossare appositi indumenti di lavoro (casacca, pantaloni, maglietta, felpa) deducono che l'accordo aziendale del 17/12/1996 stabiliva che l'orario di lavoro dovesse prevedere, per il personale obbligato ad indossare la divisa aziendale un tempo complessivo di 15 minuti all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro, che ciò nonostante questo tempo non era mai stato riconosciuto in termini di retribuzione perché il datore di lavoro non avrebbe consentito le operazioni di vestizione e svestizione durante il turno, che solo successivamente all'accordo siglato nell'ottobre del 2015 la divisa sarebbe stata conteggiata nell'orario di servizio. Gli stessi pertanto chiedono conclusivamente al tribunale l'accertamento e declaratoria del loro diritto ad indossare e dismettere la divisa in orario di lavoro, l'accertamento che per il periodo dal febbraio 2012 al dicembre 2015 il personale turnista ed aggiornata avrebbe diritto ad una fascia di 15 minuti all'interno dell'orario di lavoro per indossare e dismettere la divisa aziendale
le pretese dei ricorrenti appa iono integralmente fondate e meritevoli di accoglimento. Appare pacifico, nel caso di specie, che il personale sanitario ed infermieristico sia da un lato necessariamente tenuto ad indossare una specifica divisa di lavoro, e dall'altro che l’indossamento e la dismissione della divisa debba, per ragioni di sicurezza, necessariamente avvenire nei locali aziendali, nel periodo preparatorio e terminativo del proprio turno di lavoro, non potendo, in applicazione dei principi enunciati dalla suprema corte, rientrare il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e dismettere la divisa di lavoro nel normale orario di lavoro contrattuale, là dove lo stesso non contempli espressamente la ricomprensione del tempo occorrente alle versioni preliminari nell'ordinario turno di lavoro". Quindi, il Tribunale si esprime sulla retribuzione mancata:
"La circostanza è confermata per il periodo successivo a quello oggetto di causa dall'Accordo cd Code Contrattuali del 26/10/2015, entrato regime a partire dal 09/12/2015 per i lavoratori turnisti e dal 04/01/2016 per i lavoratori a giornata, nel quale si prevede espressamente, per i lavoratori interessati, tra cui gli odierni ricorrenti, un tempo ulteriore di otto minuti per indossare la divisa di lavoro ed un tempo di sette minuti per dismettere gli indumenti da lavoro, oltre ad un ulteriore tempo stabilito in 15 minuti per effettuare il passaggio di consegne. L’evidente contraddittorietà delle risultanze istruttorie, e l’impossibilità di addivenire alla certa e condivisa ricostruzione di una prassi organizzativa, in virtù della quale agli operatori oggi ricorrenti fosse consentito di svolgere le operazioni di indossamento e svestizione nell’ambito dell’orario di lavoro, determina la fondatezza delle pretese attoree ed il riconoscimento del cd tempo divisa quale orario di lavoro utile ai fini retributivi, nella misura di 15 minuti di lavoro ordinario al giorno per ogni giorno di effettivo servizio, risultante dai cedolini paga in atti".
Questo ricorso pilota sul cosiddetto “tempo divisa” è stato sostenuto dalla Segreteria Territoriale NurSind di Milano: una vittoria, quindi, anche per NurSind prima e unica sigla sindacale ad aver ottenuto un simile risultato.
I precedentiRisale a poche settimane fa, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav., 11 febbraio 2019, n. 3901 che ha ribaltato il verdetto precedentemente emesso dalla Corte d’Appello di Perugia. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di cinque infermieri assunti presso il locale Ospedale, che avevano domandato la condanna dell’Ausl della Regione Umbria al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione. Si tratta di 15 minuti rispetto all’inizio del turno e di 15 minuti per il passaggio di consegne a fine turno. La Corte di Cassazione si è espressa definitivamente in tutt'altro modo, rovesciando il verdetto con questa motivazione: "Violazione e falsa ed errata applicazione della direttiva CEE 23/11/93 nn. 93/104 nonché del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione della predetta direttiva. Difetto di motivazione su punti essenziali della controversia. Travisamento ed illogicità". In particolare, in base all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.Lsg. n. 66/2003 è precisato che costituisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Evidentemente, il tempo/divisa come tempo/lavoro è un fatto sempre più condiviso. Lo contempla finalmente anche il CCNL Comparto Sanità firmato il 21 maggio 2018 , ai comma 11 e 12 dell'Art. 27. Il comma 11 recita: "Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere". Il 12 specifica che "Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".