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Medici contro infermieri. Cimo impugna al Tar la delibera del Veneto sulle competenze avanzate

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/01/2020 vai ai commenti

AttualitàNurSind dal territorioVeneto

Qualche mese addietro la FNOMCeO si era scagliata contro la delibera del Veneto che individua percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze avanzate infermieristiche, adducendo come motivo del dissenso il confezionamento dei suddetti percorsi senza il contributo e il parere della professione medica, previsto invece dalla normativa.
Oggi è la volta di CIMO, organizzazione sindacale, che decide di impugnare al Tar la delibera.


Cosa prevede la delibera
I percorsi formativi individuati per l’acquisizione delle competenze avanzate sono:

-assistenza nelle transizioni/continuità delle cure, gestione degli accessi vascolari, assistenza anestesiologica, gestione delle lesioni da pressione e sorveglianza e controllo delle infezioni correlate a pratiche assistenziali.
Durata e articolazione del percorso formativo:

-deve essere indicata la durata del percorso e la sua articolazione in parte teorica e pratica;

-gli standard minimi sono: 50 ore di teoria e 72 ore di pratica;

-la teoria viene accreditata ai fini dell’acquisizione di crediti ECM; almeno il 50% delle attività teoriche deve utilizzare metodiche didattiche interattive; possono essere previste anche sessioni di simulazione, fino ad un massimo del 50% del totale di ore previste per la parte pratica;
L’iscrizione ai corsi è gratuita e la partecipazione avviene in orario di servizio.

Infermieri. Il Veneto dà il via alle Competenze avanzate. I corsi di formazione gratuiti e con frequenza in orario di servizio



La posizione Cimo
La delibera veneta, secondo Cimo, è “in contrasto con la normativa di legge nazionale perché consente che siano attribuite competenze avanzate al personale dipendente del SSN appartenente alle professioni sanitarie, mediante la frequenza a corsi organizzati dalla Regione”.
 
Per la Cimo, al contrario, “la normativa di legge nazionale prevede le competenze avanzate solo per i laureati con diploma che abbiano conseguito, con frequenza ad appositi master perlomeno annuali, la qualifica di specialista ex art. 6, c. 1, lett. c) della medesima legge, la quale ne individua anche i contenuti mediante rimando ai decreti istitutivi dei predetti master”.
 
La delibera, inoltre, sottolinea La Cimo, “pare essere volutamente ambigua in ordine ai compiti da affidare a tali professionisti. Tali compiti potrebbero così sovrapporsi a quelli già previsti per la professione medica”.
I predetti corsi, inoltre, - spiega infine la Cimo - prevedono una attività formativa di 300 ore non paragonabile a quella impartita nei corsi universitari che si sviluppano su 1500 ore e sono al di fuori della formazione universitaria, e quindi invadendo la competenza statale nell’ambito della regolamentazione delle professioni, creano un percorso regionale che non avrebbe riconoscimento, in difetto di specifica normativa, nel resto del territorio nazionale”.

Da Quotidiano Sanità