Codacons contro consenso informato vaccino Pfizer: è illegittimo
Il modulo di consenso Pfizer, al centro delle polemiche, ha ricevuto aspre critiche da parte del Codacons.
Nel discusso consenso, dopo la parte destinata ai dati anagrafici, il ricevente il vaccino, sottoscrive di essere stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose.
Il vaccino, spiega ancora il modulo, “è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio. Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare”. “Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il Covid-19” si legge ancora. “Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo 10 due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19”.
Nella nota informativa che correda il modulo sono contenute tutte le informazioni relative all’insorgenza di eventuali reazioni avverse: “Il vaccino può causare reazioni avverse” si legge nel documento. Le reazioni possono essere di tre tipi: molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10) e comprendono dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione; stanchezza; mal di testa; dolori muscolari; brividi; dolori articolari e febbre. Il secondo tipo sono le reazioni non comuni, che possono interessare fino a 1 paziente su 100, come l’ingrossamento dei linfonodi.
Infine, il documento fa riferimento alle reazioni avverse rare: “Sono state segnalate alcune rare gravi reazioni allergiche in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi clinici” si legge nella nota informativa. ”I sintomi di una reazione allergica includono: orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto pruriginose); gonfiore del viso, della lingua o della gola; respirazione difficoltosa”.
Secondo il Codacons, così come si legge sul loro sito, "sembrerebbe che chi si sottopone al vaccino prodotto da Pfizer-Biontech debba obbligatoriamente sottoscrivere dei 'moduli di scarico di responsabilità' che esonerano l'azienda farmaceutica e il personale sanitario che esegue la vaccinazione da qualsiasi responsabilità per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione."
Non solo, il Codacons sottolinea che il modulo di consenso informato sia illegittimo “ poiché in contrasto con la normativa italiana di cui alla Legge 210 del 1992. La nostra normativa prevede riconoscersi indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie e la vaccinazione anti Covid 19, seppur non obbligatoria, risulta riconducibile alla suddetta disciplina. La ratio si ravvisa, infatti, nella volontà della tutela del diritto alla salute di coloro che si sottopongono, tra le altre cose, a vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha esteso questi principi alle vaccinazioni raccomandate affermando che “contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati il diverso trattamento imposto dalla disposizione censurata, quanto alla corresponsione dell’indennizzo, tra coloro che risultano affetti da lesioni o infermità provocate da vaccinazioni obbligatorie e coloro che le medesime patologie manifestano a seguito di una vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata dall’autorità sanitaria […] Risultando tale vaccinazione finalizzata anche alla tutela della salute collettiva”. In questo modo – conclude la nota stampa- è evidente la contrarietà della clausola di esonero della responsabilità alla disciplina applicabile nonché ai principi costituzionali riconosciuti e ribaditi dalla Corte Costituzionale.