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Infermieri. No al pagamento dello straordinario se non preventivamente autorizzato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/08/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nessuno straordinario al dipendente in mancanza della previa autorizzazione. Inefficace un'autorizzazione postuma o orale

E quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23509 del 27 luglio 2022.

il Tribunale di Larino respingeva il ricorso di un infermiere in servizio presso l’Azienda Sanitaria Regione Molise (d’ora in poi anche ASReM), il quale aveva chiesto il pagamento, sulla scorta dei c.d. cartellini marcatempo e dei fogli di liquidazione sottoscritti per «nulla osta» dal dirigente responsabile, del lavoro straordinario da lui svolto nel periodo dal gennaio al giugno 2010.  ASReM ricorreva a sua volta, ed il ricorso veniva accolto.

La Corte di merito osservava che il lavoro straordinario doveva essere preventivamente autorizzato e che «rimaneva insuperato il rilievo del rilascio formale da parte della dirigente della struttura […] della sola sottoscrizione per “nulla osta” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario svolto dall’opposto, atto che, all’evidenza, non può assumere valore d’autorizzazione in sanatoria»; rilevava che era «del tutto mancato» nella fattispecie «da parte dei soggetti a tanto legittimati» l’adempimento «di quella funzione di controllo e preventiva valutazione delle effettive, nonché eccezionali, esigenze di servizio» in presenza delle quali soltanto, nel rispetto del principio di buon andamento della P.A., il lavoro straordinario avrebbe potuto essere in concreto remunerato.

La Corte molisana aggiungeva, che non avrebbe nondimeno potuto ritenersi equipollente alla «preventiva autorizzazione formale», da intendersi come autorizzazione scritta, un’autorizzazione impartita oralmente.

La Cassazione

La Cassazione conferma il rigetto del ricorso dell’infermiere, affermando che nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente (cfr. Cass. n. 20789/07, cit.; cfr. altresì Cass. n. 2737/2016 e Cass. n. 41251/2021). Le pubbliche amministrazioni, infatti, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi.