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Com’è la cambiata la responsabilità degli infermieri con la Legge Gelli. Reato colposo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/06/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

I reati più comuni che si possono realizzare nella pratica professionale sono l’omicidio colposo e le lesioni personali.
L’omicidio colposo è normato dall’art 589 del cp:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
In questo caso l’autore dell’omicidio colposo non commette il reato volontariamente, ma l’evento si verifica per negligenza, imperizia ed imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e disciplina, dove comunque tra condotta ed evento deve esserci nesso di casualità.

Le lesioni personali sono normate dall’articolo 590 cp nella forma colposa e dall’articolo 582 cp nella forma dolosa.
Le lesioni personali sono classificate in base al grado di malattia, dove se questa ha una durata inferiore a 20 giorni, diventa perseguibile a querela della persona offesa.
Le lesioni personali sono classificate in:
-Lesioni personali lievissime: durata della malattia inferiore a 20 giorni
-Lesioni personali lievi: durata della malattia e superiore a 20 giorni ed inferiore a 40 giorni
-Lesioni personali gravi: durata della malattia superiore a 40 giorni ed il reato ha messo in pericolo la vita della persona offesa o gli ha causato l’indebolimento permanente di un senso o di un organo
-Lesioni gravissime: dalle quali ne derivano malattie insanabili, perdita di un arto o limitazione che renda l’arto irreversibile, perdita dell’uso di uh organo, o la capacità di procreare, deformazione sfregio al viso.

Il decreto Balduzzi in caso di colpa
L’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (conversione del cd. decreto Balduzzi) recita “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Ad avviso della IV sezione della Suprema Corte questa disposizione ha determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.
Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, nell’esecuzione di un intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai fini dell’eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, c.p., è stato, infatti, chiesto al giudice di merito di riesaminare il caso per determinare (a) se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione; (b) se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.

La Legge Gelli
L’art 6 recita: Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 590-sexies  (Responsabilita'  colposa  per  morte  o  lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della  professione  sanitaria,  si applicano le pene ivi previste  salvo  quanto  disposto  dal  secondo comma. 
  Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la punibilita' e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle predette linee guida risultino adeguate alle  specificita'  del  caso concreto»
  2. All'articolo 3 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, il comma 1 e' abrogato. 

Con la legge Gelli l’omicidio colposo diventa “responsabilità colposa per morte e le lesioni colpose  diventano “lesioni personali in ambito sanitario”, abrogando l’articolo 3 del Decreto Balduzzi.
Scompaiono la negligenza e l’imprudenza e resta solo l’imperizia, inoltre non esiste più il grado di colpa.
Questo vuol dire che imprudenza e negligenza sono sempre punibili mentre l’imperizia è condannabile solo quando il fatto si è verificato non è previsto dalle linee guida e per solo colpa grave nell’applicazione delle linee guida corrette.

Il sanitario risponde con i dettami della Legge Gelli quando:

-Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve per negligenza o imprudenza

-Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nella individuazione e scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate al caso concreto

-Se l’evento per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche assistenziali

-Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buona pratiche clinico assistenziali adeguate, tenendo conto dei gradi di rischio da gestire nelle speciali difficoltà dell’atto medico.
La legge Gelli ha quindi riespanso la responsabilità della responsabilità rendendo di fatto non punibile solo l’imperizia.

 

da Aspetti giuridici della professione infermieristica- Luca Benci