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Infermieri. Quando commettono violenza privata e cosa rischiano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/07/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Per la nostra rubrica, riguardante “Gli aspetti giuridici della professione infermieristica”, tratteremo i reati ai quali è esposto l’infermiere, nell'ambito della propria attività.

L'elencazione si basa su criteri di importanza e di frequenza dei fatti costituenti reato che riguardano la professione infermieristica nel suo insieme:

21 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 1

23 giugno 2023: esercizio abusivo di professione parte 2

26 giugno 2023: somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti

28 giugno 2023: rivelazione del segreto professionale

30 giugno 2023:rivelazione del segreto d'ufficio

3 luglio 2023:omissione di soccorso

5 luglio 2023: rifiuto di atti d'ufficio

7 luglio 2023 omissione di referto

10 luglio 2023 sequestro di persona

12 luglio 2023 violenza privata

14 luglio 2023 abbandono di persone minori o incapaci

17 luglio 2023 interruzione di un pubblico servizio

21 luglio 2023 violenza sessuale.

 

Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati contro la persona.  Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, contro ogni attività di disturbo o molestia.
L’art 610 cp stabilisce che chiunque con violenza minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le circostanze indicate dall’art 339 cp.

Art 339 cp: La sussistenza di una delle circostanze aggravanti indicate dal presente articolo comporta un amento di pena per il reato di violenza privata. Nello specifico la violenza o la minaccia devono essere commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete.
L’aumento di pena è giustificato dal maggior pericolo sociale che questa tipologia di condotte può provocare.

 

È considerato un reato "generico" e "sussidiario" e viene sostituito spesso da ipotesi di reato più specifiche, quali possono essere per esempio, in ambito sanitario, i reati di sequestro di persona e di lesioni personali.

È un reato cosiddetto comune, in conseguenza di quanto specifica il c.p., che  può compiere "chiunque". Se lo commette un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio vi è un'aggravante di pena. La condotta crin1inosa consiste nel costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa

"Il comportamento, attivo, passivo, omissivo, oggetto di coscrizione, deve essere determinato, come viene desunto dall'espressione qualche cosa". Se tale determinatezza non sussiste, ricorrerà non più il reato di violenza privata, bensl quello di minaccia.

Per violenza si intende non soltanto la violenza "propria" e diretta, n1a anche la violenza "impropria", nelle sue variegate forme, e indiretta. Ha rilevanza anche la violenza intesa come "compressione della sfera della libertà psichica della vittima”.

All'interno della professione infermieristica possono integrare gli estremi di violenza privata l'abuso di contenzione fisica ed eventuali trattamenti sanitari di competenza infermieristica operati senza il consenso del paziente.

Risulta integrato il reato di violenza privata allorquando in assenza di uno specifico consenso del paziente venga effettuata una trasfusione ematica anche in assenza di una resistenza fisica del paziente.