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Covid sintomatico. La malattia è ancora equiparata a ricovero ospedaliero?

È stato varato un importante cambiamento nelle misure riguardanti l'isolamento per le persone risultate positive al Covid e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con il virus. Tale modifica è avvenuta attraverso il Decreto Legge 105/2023, che ha abolito tali obblighi e ha apportato significative modifiche alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, l'articolo 9 del Decreto Legge 105/2023 ha abrogato l'obbligo di isolamento per coloro che risultano positivi al virus e ha eliminato il regime di autosorveglianza per i contatti diretti con il Covid-19. Questa decisione rappresenta una svolta significativa nelle fasi conclusive di un'emergenza che ha impattato profondamente la vita di tutti per un periodo prolungato.

Il Ministero della Salute ha recepito queste modifiche attraverso la circolare n. 25613 dell'11 agosto scorso, fornendo nuove istruzioni. Ora, le persone con una diagnosi confermata di Covid-19 non sono più obbligate all'isolamento, ma sono invece destinatarie di raccomandazioni. Tra queste raccomandazioni vi è l'uso della mascherina e, nel caso di sintomi, il suggerimento di rimanere a casa fino al termine dei sintomi.

Inoltre, l'autosorveglianza, che era stata introdotta in sostituzione della quarantena, è stata definitivamente abrogata. Questo significa che non esiste più l'obbligo di indossare la mascherina fino al quinto giorno successivo all'ultimo contatto stretto con un positivo.

Per i contatti stretti con il virus, non sono più in vigore misure restrittive obbligatorie. Il Ministero della Salute raccomanda invece di monitorare la comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 nei giorni immediatamente successivi al contatto, con la possibilità di effettuare un test antigenico o molecolare anche autonomamente.

Tuttavia, nonostante la cessazione delle misure restrittive, rimane l'obbligo per le Regioni di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica, ora con una cadenza settimanale anziché giornaliera. Questa nuova periodicità è stata confermata dal Ministero della Salute nelle circolari nn. 25616/2023 e 26136/2023, a partire dall'11 agosto.

Va notato che, nonostante le misure restrittive siano state abrogate, permane l'articolo 87 del Decreto Legge 18/2020, il quale esclude la malattia causata dal Covid dal computo del comporto senza la trattenuta Brunetta. Solo una parte dell’ articolo è implicitamente disapplicat, ovvero  nella parte in cui equipara la quarantena e l'isolamento dovuto al Covid-19 al ricovero ospedaliero, poiché queste misure non esistono più.

Pertanto, secondo questa interpretazione, finché viene monitorato l'andamento epidemiologico e un dipendente presenta un certificato telematico giustificativo dell'assenza, questa dovrà essere esclusa dal computo del comporto senza alcuna trattenuta Brunetta..