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Pacchetto Famiglia. Tutte le misure economiche previste per i lavoratori con figli

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/12/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

Pacchetto famiglia:

Assegno unico universale

La legge 1 aprile 2021, n46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021), ha previsto l’istituzione dell’assegno unico, che unifica e in parte potenzia i contributi oggi esistenti a sostegno dei nuclei con figli a carico.

Cos’è l’assegno unico, a chi spetta

L’assegno unico è anche “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore Isee.

L’assegno unico nasce per:

  • favorire la natalità;
  • sostenere la genitorialità;
  • promuovere soprattutto l'occupazione femminile.

L’assegno è:

  • riconosciuto per  ciascun  figlio minorenne  a  carico.  Il  beneficio  decorre  dal  settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
  • riconosciuto con un importo  inferiore  a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico,  fino  al  compimento  del  ventunesimo  anno  di  età  con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente  al  figlio, su sua richiesta, al fine  di  favorirne  l'autonomia. 

Quando è riconosciuto l’assegno per figlio maggiorenne

L'assegno  è concesso solo nel caso in cui  il  figlio  maggiorenne  frequenti  un percorso di  formazione  scolastica  o  professionale,  un  corso  di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa  limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato  importo  annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile universale;

Figli disabili 

E’ riconosciuto  un assegno  mensile  di  importo  maggiorato rispetto agli importi relativi ai figli a carico minorenni e maggiorenni,  in  misura  non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio  con  disabilità   con  maggiorazione  graduata  secondo   le classificazioni  della  condizione  di  disabilità. Allo stesso va riconosciuto l’assegno  senza maggiorazione, anche  dopo  il compimento del ventunesimo anno di età, qualora  il  figlio  con disabilità risulti ancora a carico.

Requisiti di accesso all’assegno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Union europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
  • essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in Italia
  • essere residente e domiciliato  con  i  figli  a  carico  in Italia per la durata del beneficio
  • essere stato o essere residente in  Italia  per  almeno  due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un  contratto di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  di  durata almeno biennale.

Al riconoscimento dell’assegno unico, restano in vigore:

  • i Bonus asilo nido
  • i bonus per forme di assistenza presso la propria abitazione
  • le detrazioni fiscali per alcune delle spese sostenute in favore dei figli a carico: ad esempio per le spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per le attività sportive

Gli aiuti sono stati eliminati, perché inglobati nell’assegno unico sono:

  • il Premio alla nascita
  • l’Assegno di natalità
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
  • l’Assegno per il nucleo familiare
  • alcune detrazioni per carichi di famiglia
  • il Fondo di sostegno alla natalità
  • l’Assegno temporaneo per i figli.

Gli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 189,20 euro.

Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 54 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

  • ogni figlio successivo al secondo;
  • famiglie numerose;
  • figli con disabilità;
  • madri di età inferiore ai 21 anni;
  • nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Come fare domanda

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

 

Il rinnovo automatico dell’Assegno unico è una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.

 

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:

 

    servizio online;

    Contact center;

    patronati;

    app INPS Mobile.

 

 

Assegno unico figli genitori separati

Con specifico riguardo ai genitori separati / divorziati e a chi fra i due può richiedere effettivamente la prestazione, però, bisogna andare a vedere come è regolato l’affidamento del figlio, ovvero:

  • in caso di affidamento condiviso, l’Assegno andrà in pari misura (50 e 50) ad entrambi i genitori e, quindi, potranno richiederlo entrambi;
  • in caso di affidamento esclusivo ad uno dei due, l’Assegno andrà interamente al genitore che lo detiene il quale sarà l’unico a poter presentare la richiesta INPS.

Sul punto, peraltro, l’INPS è intervenuta con il Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, offrendo chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande dell’Assegno Unico Universale da parte dei genitori separati o divorziati (oltre che per i figli maggiorenni).

Si precisa che anche nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L’Assegno viene sempre erogato interamente al solo genitore che detiene l’affidamento esclusivo del figlio e, in caso di affidamento condiviso, a metà tra entrambi i genitori. Ciò deve risultare o da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti.

Ma attenzione, ci sono due casi particolari:

  • l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Ciò potrebbe avvenire anche in caso di affidamento condiviso;
  • gli stessi genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti e, anche qui, a prescindere che l’affidamento del figlio sia esclusivo o condiviso.

Assegno unico universale 2024

Con la prossima manovra di bilancio sembra che l’assegno unico verrà incrementato anche per le famiglie con tre figli a carico. Ricordiamo infatti che oggi l’incremento è previsto solo per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

L’altra novità riguarderebbe, poi, l’età dei figli a carico. Pare, infatti, che verrà abolito il limite dei 21 anni permettendo, così, alle famiglie di poter fronteggiare le spese universitarie anche oltre i 21 anni di età. Tra le altre cose, inoltre, si parla del ritorno alle detrazioni per i figli a carico di qualunque età, dal 1° marzo 2023, infatti, la detrazione è riconosciuta solo per i figli con 21 o più anni di età. 

 

Bonus Asilo nido

Il Bonus asilo nido è utile al pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per l’assistenza domiciliare per i bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

ISEE ed importi del contributo

Si ha pertanto diritto a:

 

-    un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

-    un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

-    un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

In assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Nel caso in cui rimangano a disposizione dell’Istituto risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.

 L’INPS provvede alla corresponsione dell’agevolazione nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’INPS, la disposizione di pagamento non viene emessa e la rata eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e SMS al cittadino.

 

Come presentare la domanda

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

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Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettuata.

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

Bonus asilo nido 2024

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro.

 

Bonus Mamma

La legge di Bilancio 2024 ha previsto una serie di misure economiche per il sostegno della genitorialità, tra queste il Bonus mamma 2024, che offre un esonero totale dai contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con almeno due figli.

La misura costerà mezzo miliardo per il triennio 2024-2026. In totale ne beneficeranno circa 800mila donne, il 10 per cento del totale delle lavoratrici, che secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio vedranno un aumento in busta paga fino a 1.700 euro netti.

 

Ma entriamo nello specifico della norma. Con il Bonus mamma 2024, le lavoratrici saranno esentate dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico; parliamo quindi del contributo IVS per i dipendenti del settore privato e il contributo FAP per i dipendenti pubblici. Il contributo che si attesta intorno al 9,19% sarà quindi versato alla gestione previdenziale della lavoratrice, ma l’importo sarà versato assieme al netto in busta paga.

Il taglio contributivo sarà applicato alle lavoratrici con:

  • due figli e fino ai 10 anni del figlio più piccolo
  • con tre o più figli e fino ai 18 anni del figlio più piccolo.

 

A quanto ammonta il Bonus mamma

Per fare un calcolo approssimativo di quali importi stiamo parlando, possiamo prendere il contributo FAP di una lavoratrice del settore pubblico che mediamente si attesta intorno al 24% di cui il 9.49% a carico della lavoratrice stesso

Ciò significa che calcolati i contributi previdenziali sulla base dello stipendio mensile, il 9.49% sarà trattenuto in busta paga dal datore di lavoro e versato all’INPS. La restante parte (24% – 9.49%) viene versata direttamente dal datore di lavoro all’INPS e non influisce sul netto in busta paga.

 

Il taglio del cuneo fiscale (aumentato dal Decreto Lavoro 2023 e confermato anche per il 2024) prevede un abbattimento proprio del contributo FAP a carico del lavoratore secondo lo schema seguente:

 

  • abbattimento del 6% (quindi 9.49% – 6%) per i lavoratori subordinati con reddito imponibile fino a 35mila euro;
  • abbattimento del 7% (quindi 9.49% – 7%), per i dipendenti il cui reddito imponibile non supera l’ammontare annuo pari a 25mila euro.

Con il bonus mamme, ci sarà un abbattimento totale del 9,49% per le lavoratrici subordinate, fino ai 10 anni del figlio più piccolo per le madri con due figli oppure fino ai 18 anni del figlio più piccolo per le madri con tre o più figli.

La decontribuzione per le lavoratrici madri si traduce in un aumento in busta paga fino a 1.700 euro. L’ammontare sarà variabile in relazione al livello di stipendio. Con 35 mila euro di retribuzione lorda, il vantaggio totale (frutto della somma delle due decontribuzioni) potrà arrivare a quo 1.777 euro netti l’anno.

Lo spiega l’Ufficio parlamentare di bilancio: “Gli sgravi contributivi non si traducono interamente in un incremento del reddito disponibile. Il beneficio al netto delle imposte crescerà progressivamente fino ad attestarsi su circa 1.700 euro, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori”.

Come fare domanda

Chi ne ha diritto non deve fare alcuna domanda. Saranno il datore di lavoro o l’Inps ad applicare lo sgravio dei contributi, che si trasformerà automaticamente in un aumento dello stipendio lordo.

 

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