Maternità . Astensione facoltativa ed obbligatoria: riscatto e contributi figurativi
Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.
Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità mediante accredito figurativo e all'astensione facoltativa mediante riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Ricordiamo che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977, il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale riconosciuti in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità/paternità e parentale per figli naturali. Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di nascita del o dei figli, all'ente di previdenza per tramite del datore di lavoro o direttamente.
Astensione facoltativa e riscatto
Sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. Unica condizione per ottenere l’accredito è che, alla data di presentazione della domanda, risultino versati almeno 5 anni di contribuzione. L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all’età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione.
Astensione obbligatoria
Per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro.
I periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.
Tebella credit: Enpam
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