INPS: sanitari e docenti universitari, sospensione trattamenti pensionistici
La circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 30 fornisce e illustra il quadro normativo per il reinserimento del personale altamente qualificato, nel Servizio Sanitario Nazionale.
La riammissione in servizio è concessa a:
- dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute;
- docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.
La riammissione è concessa fino al compimento del 72° anno di età e non oltre il 31 dicembre 2025, per coloro che sono stati collocati in quiescenza dal 1° settembre 2023 e che hanno già maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
La riammissione avverrà a domanda, previa opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale o per l'erogazione della retribuzione legata all'incarico.
Sospensione del trattamento pensionistico
Per coloro che scelgono di ricevere la retribuzione, l'INPS provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico fino alla scadenza dell'incarico.
È previsto un regime speciale per i pensionati in cumulo a formazione progressiva, con specifiche indicazioni sulla sospensione della pensione.
Obblighi di iscrizione e contribuzione
In caso di riammissione, gli interessati dovranno iscriversi alla stessa Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso. Le aliquote contributive sono fissate al:
- 32,65% per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari;
- 33% per quelli della Gestione Separata dei dipendenti pubblici.
Le amministrazioni datrici di lavoro saranno responsabili del versamento totale dei contributi, anche per la parte a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa.
Nuove Procedure per la Denuncia Mensile
I datori di lavoro dovranno inviare mensilmente il flusso UNIEMENS/ListaPosPA, utilizzando specifici codici per indicare la riammissione in servizio dei dirigenti medici, sanitari e docenti universitari.