CCNL Sanità 2022–2024: formazione, ECM e competenze. Le novità per il personale sanitario
Il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2022–2024 dedica ampio spazio alla formazione del personale, definendone finalità, strumenti e tutele. Gli articoli 46, 47 e 48 intervengono in modo diretto sull’attività professionale degli infermieri, chiarendo diritti, obblighi e ambiti di sviluppo delle competenze.
La formazione nel sistema sanitario (art. 46)
La formazione viene riconosciuta come elemento centrale nei processi di riforma e modernizzazione della sanità pubblica.
Per gli infermieri, le attività formative sono orientate a:
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valorizzare le competenze professionali acquisite nell’esperienza lavorativa;
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sostenere l’operatività dei servizi, migliorandone qualità ed efficienza;
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garantire l’aggiornamento professionale in relazione a:
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nuove tecnologie sanitarie;
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nuove metodologie assistenziali;
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innovazioni organizzative e normative;
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favorire la crescita professionale e l’assunzione di incarichi diversi;
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promuovere competenze trasversali e profili professionali polivalenti;
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sostenere modelli organizzativi orientati alla qualità e alla sicurezza delle cure;
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rafforzare l’integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera e la continuità assistenziale.
L’articolo 46 disapplica e sostituisce l’art. 64 del CCNL del 2 novembre 2022.
Pianificazione delle competenze e nuovi ambiti formativi (art. 47)
Il contratto introduce una pianificazione strategica delle conoscenze, con percorsi formativi differenziati per target professionali.
Percorsi formativi e accreditamento
Le Aziende ed Enti sono chiamati a:
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attivare percorsi formativi mirati a colmare carenze di competenze strategiche comuni;
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inserire la formazione in sistemi di accreditamento;
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prevedere interventi sui temi dell’etica pubblica.
Transizione digitale e innovazione
Per il personale sanitario, compresi gli infermieri, è prevista la promozione di percorsi formativi su:
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competenze digitali di base;
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lavoro agile;
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telemedicina.
Questi ambiti si collegano all’evoluzione dei modelli assistenziali e all’uso crescente delle tecnologie digitali nei percorsi di cura.
Sicurezza e prevenzione delle aggressioni
Tra le novità di rilievo, il contratto prevede la formazione di tutto il personale sanitario su:
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rischi per la sicurezza individuale;
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riconoscimento delle situazioni di pericolo;
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prevenzione e gestione di comportamenti aggressivi o violenti;
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procedure di tutela per sé e per i colleghi.
Formazione continua ed ECM: diritti e obblighi (art. 48)
L’articolo 48 disciplina in modo puntuale la formazione continua e l’ECM, confermandole come requisiti indispensabili per l’esercizio della professione infermieristica.
ECM e programmazione formativa
La formazione continua degli infermieri:
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è svolta sulla base degli indirizzi regionali;
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è inserita in programmi formativi annuali e pluriennali aziendali;
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deve essere coerente con l’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente.
Ore di formazione garantite
A tutti i dipendenti, infermieri compresi, sono garantite:
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24 ore annue destinate a:
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formazione continua;
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formazione obbligatoria;
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attività formative previste dal PIAO aziendale.
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La partecipazione alla formazione è considerata orario di servizio a tutti gli effetti.
Costi e modalità
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I costi della formazione sono interamente a carico dell’Azienda o Ente.
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È previsto il ricorso alla formazione a distanza (FAD) per favorire l’accesso ai percorsi formativi.
Crediti ECM e conseguenze
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L’Azienda ha l’obbligo di garantire al personale la possibilità di acquisire i crediti ECM.
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Il dipendente può richiedere percorsi formativi coerenti con il proprio profilo fino al 30% dei crediti formativi annuali.
In caso di mancata garanzia da parte dell’Azienda:
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non si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale;
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l’Ente non può adottare iniziative unilaterali.
In caso di garanzia dell’offerta formativa:
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l’infermiere che non acquisisce i crediti ECM senza giustificato motivo non può partecipare alle selezioni interne nel triennio successivo.
Sospensione dell’obbligo ECM
L’obbligo di acquisizione dei crediti è sospeso in caso di:
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gravidanza e puerperio;
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aspettative di qualsiasi tipo;
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distacchi sindacali.
Il triennio ECM riprende a decorrere dal rientro in servizio.
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