Iscriviti alla newsletter

CCNL Sanità 2022–2024: formazione, ECM e competenze. Le novità per il personale sanitario

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/01/2026

Contratto Nazionale

 

Il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2022–2024 dedica ampio spazio alla formazione del personale, definendone finalità, strumenti e tutele. Gli articoli 46, 47 e 48 intervengono in modo diretto sull’attività professionale degli infermieri, chiarendo diritti, obblighi e ambiti di sviluppo delle competenze.

La formazione nel sistema sanitario (art. 46)

La formazione viene riconosciuta come elemento centrale nei processi di riforma e modernizzazione della sanità pubblica.

Per gli infermieri, le attività formative sono orientate a:

  • valorizzare le competenze professionali acquisite nell’esperienza lavorativa;

  • sostenere l’operatività dei servizi, migliorandone qualità ed efficienza;

  • garantire l’aggiornamento professionale in relazione a:

    • nuove tecnologie sanitarie;

    • nuove metodologie assistenziali;

    • innovazioni organizzative e normative;

  • favorire la crescita professionale e l’assunzione di incarichi diversi;

  • promuovere competenze trasversali e profili professionali polivalenti;

  • sostenere modelli organizzativi orientati alla qualità e alla sicurezza delle cure;

  • rafforzare l’integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera e la continuità assistenziale.

L’articolo 46 disapplica e sostituisce l’art. 64 del CCNL del 2 novembre 2022.

Pianificazione delle competenze e nuovi ambiti formativi (art. 47)

Il contratto introduce una pianificazione strategica delle conoscenze, con percorsi formativi differenziati per target professionali.

Percorsi formativi e accreditamento

Le Aziende ed Enti sono chiamati a:

  • attivare percorsi formativi mirati a colmare carenze di competenze strategiche comuni;

  • inserire la formazione in sistemi di accreditamento;

  • prevedere interventi sui temi dell’etica pubblica.

Transizione digitale e innovazione

Per il personale sanitario, compresi gli infermieri, è prevista la promozione di percorsi formativi su:

  • competenze digitali di base;

  • lavoro agile;

  • telemedicina.

Questi ambiti si collegano all’evoluzione dei modelli assistenziali e all’uso crescente delle tecnologie digitali nei percorsi di cura.

Sicurezza e prevenzione delle aggressioni

Tra le novità di rilievo, il contratto prevede la formazione di tutto il personale sanitario su:

  • rischi per la sicurezza individuale;

  • riconoscimento delle situazioni di pericolo;

  • prevenzione e gestione di comportamenti aggressivi o violenti;

  • procedure di tutela per sé e per i colleghi.

Formazione continua ed ECM: diritti e obblighi (art. 48)

L’articolo 48 disciplina in modo puntuale la formazione continua e l’ECM, confermandole come requisiti indispensabili per l’esercizio della professione infermieristica.

ECM e programmazione formativa

La formazione continua degli infermieri:

  • è svolta sulla base degli indirizzi regionali;

  • è inserita in programmi formativi annuali e pluriennali aziendali;

  • deve essere coerente con l’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente.

Ore di formazione garantite

A tutti i dipendenti, infermieri compresi, sono garantite:

  • 24 ore annue destinate a:

    • formazione continua;

    • formazione obbligatoria;

    • attività formative previste dal PIAO aziendale.

La partecipazione alla formazione è considerata orario di servizio a tutti gli effetti.

Costi e modalità

  • I costi della formazione sono interamente a carico dell’Azienda o Ente.

  • È previsto il ricorso alla formazione a distanza (FAD) per favorire l’accesso ai percorsi formativi.

Crediti ECM e conseguenze

  • L’Azienda ha l’obbligo di garantire al personale la possibilità di acquisire i crediti ECM.

  • Il dipendente può richiedere percorsi formativi coerenti con il proprio profilo fino al 30% dei crediti formativi annuali.

In caso di mancata garanzia da parte dell’Azienda:

  • non si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale;

  • l’Ente non può adottare iniziative unilaterali.

In caso di garanzia dell’offerta formativa:

  • l’infermiere che non acquisisce i crediti ECM senza giustificato motivo non può partecipare alle selezioni interne nel triennio successivo.

Sospensione dell’obbligo ECM

L’obbligo di acquisizione dei crediti è sospeso in caso di:

  • gravidanza e puerperio;

  • aspettative di qualsiasi tipo;

  • distacchi sindacali.

Il triennio ECM riprende a decorrere dal rientro in servizio.