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Crocerossine, la riforma apre alle attività infermieristiche con un diploma: cosa prevede il decreto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/11/2026

AttualitàGovernoProfessione e lavoro

 

Lo schema di decreto legislativo riorganizza i Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate. Per le crocerossine vengono ridefiniti denominazione, accesso, formazione e funzioni. Il punto più delicato riguarda il diploma, che consentirebbe lo svolgimento di attività proprie della professione infermieristica nei servizi istituzionali della CRI e delle Forze armate.

Il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana cambia denominazione e vede ridefinita la propria disciplina, ma la novità più rilevante riguarda il rapporto tra formazione delle crocerossine ed esercizio delle attività infermieristiche. Lo schema di decreto legislativo recante la revisione della disciplina del personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, predisposto in attuazione della legge 1° aprile 2026, n. 48, interviene infatti sul Codice dell'ordinamento militare e introduce disposizioni che interessano direttamente l'assistenza sanitaria, i requisiti di accesso al Corpo e le funzioni attribuite alle sue appartenenti.

Il testo, nella versione aggiornata al 5 novembre 2026, dedica un intero articolo alla riorganizzazione del Corpo delle crocerossine, denominazione destinata a sostituire quella di Corpo delle infermiere volontarie. Non si tratta soltanto di un cambiamento terminologico, perché la riforma interviene sul percorso formativo, sulla nomina, sull'impiego e sulla possibilità di svolgere attività sanitarie riconducibili alla professione infermieristica.

È importante precisare che si tratta di uno schema di decreto legislativo e non di una disciplina già definitivamente entrata in vigore. Il documento esaminato presenta ancora spazi non compilati relativi alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e dovrà completare l'iter previsto prima di poter produrre gli effetti normativi descritti.

Da infermiere volontarie a crocerossine: cosa cambia nella denominazione e nei compiti

L'articolo 3 dello schema modifica il capo del Codice dell'ordinamento militare dedicato al personale femminile della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, sostituendo la denominazione «Corpo delle infermiere volontarie» con «Corpo delle crocerossine».

La scelta viene riprodotta in numerose disposizioni, comprese quelle relative alla gerarchia, alla nomina, ai ruoli, alla disciplina e al servizio. Il testo, quindi, punta a rendere uniforme la nuova denominazione nell'ordinamento.

La riformulazione dell'articolo 1730 chiarisce inoltre che le crocerossine sono destinate a prestare, in ambito socio-sanitario, assistenza e conforto agli infermi e alle persone vulnerabili, nei contesti nei quali la Croce Rossa Italiana svolge la propria attività.

La definizione mantiene la dimensione assistenziale e umanitaria del Corpo, ma la colloca espressamente in un ambito socio-sanitario. È un elemento da leggere insieme alle successive disposizioni sulle attività infermieristiche, perché il decreto non si limita a descrivere un servizio di supporto o di conforto, ma interviene anche sulle funzioni sanitarie esercitabili dalle appartenenti al Corpo.

Il nodo centrale: il diploma di crocerossina e le attività proprie della professione infermieristica

La disposizione più significativa per il settore sanitario è contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 1737 del Codice dell'ordinamento militare, dedicato alla nomina delle crocerossine.

Il comma 5 prevede che il personale in possesso del diploma di crocerossina sia abilitato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce Rossa Italiana, a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

È una formulazione che richiede particolare attenzione, perché collega il possesso di un diploma conseguito attraverso il percorso formativo del Corpo alla possibilità di svolgere attività tipiche di una professione sanitaria regolamentata.

Il testo introduce però un limite preciso, che non può essere trascurato: l'abilitazione descritta non è generale, ma circoscritta ai servizi istituzionali delle Forze armate e della Croce Rossa Italiana. Non viene quindi previsto che il diploma di crocerossina costituisca automaticamente un titolo universitario abilitante all'esercizio ordinario della professione infermieristica in qualsiasi struttura sanitaria.

La distinzione è fondamentale. Una cosa è l'autorizzazione a svolgere determinate attività infermieristiche in uno specifico contesto istituzionale; altra cosa è il conseguimento della laurea in Infermieristica e del titolo necessario per esercitare la professione secondo l'ordinamento sanitario generale.

Proprio per questo, la disposizione solleva un tema di interesse professionale: quali attività potranno essere concretamente svolte dalle crocerossine diplomate, con quali limiti operativi e secondo quali criteri di responsabilità, soprattutto nei servizi in cui operano insieme a infermieri laureati e ad altri professionisti sanitari?

Lo schema individua il contesto nel quale l'abilitazione può essere utilizzata, ma non contiene, nella disposizione esaminata, un elenco analitico delle singole prestazioni infermieristiche consentite. Sarà quindi importante verificare come il nuovo assetto si coordinerà con le disposizioni professionali e con le procedure operative dei servizi interessati.

Formazione fino a due anni: il percorso per diventare crocerossina

La riforma interviene anche sulle modalità di formazione, introducendo il nuovo articolo 1739-bis, che disciplina il corso necessario per conseguire il diploma di crocerossina.

Il percorso avrebbe una durata massima di due anni e potrebbe essere svolto presso i comitati della Croce Rossa Italiana, gli ospedali civili, gli ospedali militari e gli ambulatori. La previsione conferma il ruolo della formazione pratica in contesti assistenziali, ma non stabilisce direttamente, nello schema di decreto, il numero complessivo delle ore teoriche e di tirocinio.

Programmi e durata effettiva del corso dovrebbero essere definiti con un successivo decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero dell'Università e della Ricerca, su proposta del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana d'intesa con l'Ispettrice nazionale del Corpo.

Si tratta di un passaggio rilevante perché la concreta preparazione richiesta alle future crocerossine dipenderà anche dai contenuti dei programmi formativi, dalle attività di tirocinio e dalle competenze oggetto di valutazione.

Per accedere al corso, lo schema richiede l'appartenenza alla Croce Rossa Italiana in qualità di socia, un'età compresa tra 18 e 65 anni compiuti e il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del percorso, le allieve dovrebbero sostenere un esame con votazione espressa in centesimi, conseguendo il diploma con un punteggio minimo di 60/100. Non sarebbero ammesse all'esame le allieve che abbiano riportato una valutazione insufficiente, superato il limite di assenze previsto per le lezioni teoriche o non completato le ore di tirocinio stabilite dai programmi.

La commissione esaminatrice comprenderebbe, tra gli altri, un rappresentante del Ministero della Salute con funzioni di presidente e un rappresentante della sanità militare.

L'impianto del percorso appare quindi strutturato, ma resta una differenza sostanziale rispetto alla formazione universitaria dell'infermiere: il diploma di crocerossina e la laurea in Infermieristica sono titoli distinti, disciplinati da percorsi e ordinamenti differenti.

Chi è già infermiere o possiede una laurea sanitaria dovrà seguire un percorso specifico

Un'ulteriore novità riguarda le aspiranti crocerossine che possiedono già una laurea in Infermieristica o in un'altra professione sanitaria.

Per queste figure, il nuovo articolo 1737 prevede che il diploma di crocerossina possa essere conseguito attraverso la frequenza di uno specifico corso, seguita dal superamento dell'esame finale.

La disposizione riconosce dunque una situazione formativa diversa rispetto a quella delle aspiranti prive di un titolo sanitario universitario. Il testo, tuttavia, non specifica ancora la durata del corso riservato alle professioniste già laureate, né indica eventuali esoneri o riconoscimenti automatici di attività formative.

Per un'infermiera laureata interessata a entrare nel Corpo, la previsione non comporterebbe quindi una nomina automatica: sarebbe comunque necessario seguire il percorso specifico previsto e superare l'esame finale per conseguire il diploma di crocerossina.

La norma è significativa anche sotto il profilo dell'integrazione tra competenze professionali già acquisite e formazione istituzionale richiesta per operare nei servizi ausiliari delle Forze armate.

Dal diploma CRI alla laurea in Infermieristica: previsto il riconoscimento dei crediti

Il nuovo articolo 1737 affronta anche il percorso inverso, prevedendo che il diploma di crocerossina possa consentire l'accesso ai corsi di laurea in Infermieristica con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nel rispetto dell'ordinamento universitario e dei requisiti richiesti.

Questo significa che il diploma potrebbe essere valorizzato all'interno di un successivo percorso universitario, senza tuttavia sostituirlo.

La disposizione non prevede un'equipollenza automatica tra diploma CRI e laurea in Infermieristica, né stabilisce un numero fisso di crediti riconoscibili. Il riconoscimento dovrebbe avvenire secondo le regole applicabili ai corsi universitari e alle competenze effettivamente maturate.

Anche questo aspetto merita attenzione perché introduce un collegamento tra la formazione del Corpo e l'università, ma mantiene distinti i due titoli.

Ruolo attivo e di riserva, organizzazione e disciplina

Accanto alle disposizioni sulle competenze sanitarie, la riforma aggiorna l'organizzazione interna del Corpo. Al momento della nomina, la crocerossina potrebbe essere iscritta, su domanda, nel ruolo attivo oppure nel ruolo di riserva, secondo un sistema che tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Per le appartenenti al ruolo attivo viene previsto un periodo di servizio annuale la cui durata sarà stabilita dal regolamento. Il mancato svolgimento regolare del servizio comporterebbe il trasferimento d'ufficio nel ruolo di riserva nell'anno successivo, mentre il raggiungimento del periodo minimo richiesto potrebbe determinare il passaggio dalla riserva al ruolo attivo.

Il decreto interviene inoltre sull'Ufficio direttivo centrale, posto alle dipendenze dell'Ispettrice nazionale, sulle modalità di nomina e sull'attribuzione della qualifica di crocerossina di grado superiore, riservata a situazioni e requisiti specificamente individuati.

Viene disciplinata anche l'incompatibilità tra l'appartenenza al Corpo delle crocerossine e il possesso dello stato di militare delle Forze armate in servizio permanente, mentre sono ridefinite le procedure relative alla disciplina e alla radiazione dai ruoli.

Sul piano operativo, il servizio ordinario sarebbe svolto prevalentemente nell'ambito territoriale del comitato di appartenenza, mentre le chiamate in servizio straordinario, anche in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, seguirebbero le modalità previste dalla nuova disciplina.

La possibilità di prestare assistenza sanitaria, igienica o sociale presso enti diversi dalla Croce Rossa Italiana resterebbe subordinata all'autorizzazione dell'Ispettrice nazionale, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 1754.

Anche il Corpo militare volontario viene riorganizzato

Sebbene il tema più rilevante per la professione infermieristica riguardi le crocerossine, lo schema di decreto interviene anche sul Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, riorganizzandone il personale e le modalità di arruolamento.

Tra le disposizioni previste figura l'introduzione di un ruolo unico, articolato in personale direttivo e personale di assistenza. Nel personale direttivo sono espressamente comprese diverse categorie professionali, tra cui medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, dirigenti infermieri, psicologi, biologi e altre figure.

Per accedere al personale direttivo, il testo richiede una laurea magistrale appartenente alle classi indicate, tra le quali figura quella in Scienze infermieristiche e ostetriche, mentre per il personale di assistenza sono previsti requisiti di studio differenziati in relazione al grado iniziale.

Anche in questo caso la riforma punta a ridefinire l'assetto organizzativo dei servizi ausiliari delle Forze armate, distinguendo i requisiti di accesso, le responsabilità e le modalità di impiego del personale.

La riforma non prevede nuovi finanziamenti

Un ulteriore elemento riguarda le risorse necessarie per dare attuazione alle disposizioni. L'articolo 5 dello schema contiene infatti una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale le amministrazioni interessate dovrebbero provvedere agli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.

Il provvedimento, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È un aspetto da considerare soprattutto in relazione alla riorganizzazione dei percorsi formativi, all'aggiornamento delle procedure amministrative e alle attività necessarie per applicare la nuova disciplina.

Crocerossine e professione infermieristica: la questione da chiarire

La riforma del personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate introduce una revisione articolata, ma il punto di maggiore interesse per la sanità resta il rapporto tra diploma di crocerossina, formazione sanitaria e attività proprie della professione infermieristica.

Il testo prevede una possibilità di impiego circoscritta ai servizi istituzionali della Croce Rossa Italiana e delle Forze armate, senza stabilire un'equipollenza generale con la laurea in Infermieristica. Questa delimitazione è essenziale per comprendere la portata della disposizione e per evitare di confondere due percorsi formativi differenti.

Resta però da approfondire come verranno definite e applicate le competenze nei contesti operativi, quali contenuti avranno i programmi formativi e come sarà assicurato il coordinamento con le professioni sanitarie regolamentate.

La questione non riguarda soltanto il riconoscimento del ruolo storico delle crocerossine, ma anche la chiarezza dei titoli, delle competenze e delle responsabilità nell'assistenza sanitaria. Saranno questi gli aspetti da seguire nell'iter dello schema di decreto e nella successiva definizione delle disposizioni attuative.