Torino. Rimborsabilità tassa Ipasvi: respinto in appello il ricorso del Nursind
Il 25 Febbraio 2016, presso l’aula n. 12 della Corte d’Appello del Tribunale di Torino, si è svolta l’udienza in merito alla vertenza avviata dal NurSind, per il tramite dei dirigenti sindacali Salvatore Lo Presti ed Andrea Amello, per la rimborsabilità della tassa Ipasvi da parte dell’ente di appartenenza.
Dopo le formalità di rito, alle ore 14:30 è stata emessa la sentenza di rigetto del ricorso.
Di cosa si tratta? Gli infermieri, gli infermieri pediatrici, ostetriche/i e tecnici di radiologia, dipendenti della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo dell’iscrizione al relativo albo per poter esercitare la professione a differenza delle restanti professioni sanitarie, e con un vincolo di esclusività non retribuito (come avviene per la classe medica).
Una sentenza del Consiglio di Stato del 23/02/2011 ha riconosciuto per gli avvocati dipendenti e che svolgono la loro attività in regime di esclusività per la pubblica amministrazione, che la tassa dell’iscrizione al relativo albo debba essere rimborsata dall’azienda poiché “resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza ed in via esclusiva”.
Anche gli infermieri, gli infermieri pediatrici, le ostetriche/i e tecnici di radiologia, alle dipendenza della pubblica amministrazione, svolgono la loro professione “continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza ed in via esclusiva” esattamente come gli avvocati.
Questo ha spinto il NurSind, a intentare la prima, ed al momento sembrerebbe anche l’unica vertenza pendente in una corte d’Appello, causa per la rimborsabilità dell’iscrizione all’albo.
Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta adducendo la seguente motivazione “il legislatore con la Legge 42/2006 all’art. 7, comma 3 aveva stabilito che “La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e l’eventuale rimborso dell’ASL si tradurrebbe in un onere ingiustificato privo di fondamento giuridico. Strano. La stessa locuzione “La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” oramai presente nella quasi totalità delle leggi degli ultimi vent’anni, non è stata utilizzata per concedere la rimborsabilità agli avvocati.
Aspettiamo di leggere le motivazioni dei giudici d’Appello ed è nostra intenzione procedere con il ricorso in Cassazione. Siamo determinati a far valere un diritto già riconosciuto ad altri professionisti nella consapevolezza che oramai i diritti dei lavoratori trovano sempre meno spazio anche nelle aule dei tribunali. Già all’inizio, infatti, sapevamo che la soluzione si sarebbe trovata solo in sede di Cassazione.
NurSind non demorde e continua nella via della tutela dei diritti. Vi terremo informati del proseguo della vertenza.
“Saranno sempre le nostre azioni a dire chi siamo non le parole. Le azioni dicono chi sei, le parole chi credi di essere”
Salvatore Lo Presti ed Andrea Amello