Infermiera volontaria. No all’equipollenza con l’OSSS. La questione sempre aperta delle infermiere della CRI
La questione delle “infermiere volontarie” della CRI torna sempre, perché fondamentalmente, dopo aver speso chilometri di inchiostro, il tutto rimane irrisolto ed ambiguo.
Chi sono le Infermiere volontarie?
Infermiere? Volontarie? OSSS?
Un insieme di attribuzioni che recano in se diverse contraddizioni.
Partiamo dall’attribuzione di “Infermiere”.
L’infermiere, secondo il Decreto Ministeriale n° 739/94, è responsabile dell’assistenza infermieristica, lo stesso precisa la natura dei suoi interventi, le sue competenze, le aree della formazione specialistica.
L’Infermiere è un professionista intellettuale, in possesso della Laurea ed iscritto all’Ordine.
Secondo la normativa dunque, le volontarie della CRI non sono infermiere, non sono laureate e non sono iscritte all’Ordine.
Chi sono allora le Infermiere Volontarie?
La Legge 108 del 3 Agosto 2009 articolo 3 comma 10 stabilisce che "Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e le attività proprie della professione infermieristica".
Una legge paradossale, che se da un lato le definisce OSSS, dall’altra le trasforma in infermiere nei casi di emergenza.
Anche sul termine volontarie, c’è qualcosa da obiettare, visto che su tutto il territorio italiano, sono stati aperti diversi ambulatori infermieristici proprio dalle volontarie della CRI che, si occupano di fare iniezioni, misurazione della glicemia, della pressione arteriosa e piccole medicazioni, sembrerebbe con tanto di tariffario.
Quindi ricapitolando, non sono infermiere e in talune eccezioni non sembrerebbero essere nemmeno “volontarie”, non mi pare che l’Italia sia una nazione devastata dalla guerra.
Passiamo infine all’attribuzione dell’equipollenza con il titolo di OSSS.
L'art. 1737 del Codice dell'Ordinamento militare - prescrive che "il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica".
Alla luce del carattere di specialità del corpo normativo che la recepisce, la disposizione va interpretata nel senso che l'equiparazione tra il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e l'attestato di qualifica di OSSS operano esclusivamente nell'ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, con esclusione di qualsiasi equivalenza al di fuori di tale settore.
L’equiparazione quindi vale solo in ambito Militare; ne deriva che in ambito civile tutto questo non abbia valenza.
Da Dirittosanitario.net