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Infermieri. Assenza da lavoro per un imprevisto. I chiarimenti dell’Aran sui permessi per motivi personali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/11/2018

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Quando sopraggiunge un qualsiasi tipo di imprevisto, inaspettato ed improvviso, che impedisce al dipendente di raggiungere il posto di lavoro, come si può giustificare per non incorrere in una sanzione disciplinare?

L’assenza per imprevisto, se documentata e se il dipendente si è premurato di avvisare l’azienda, non costituisce un illecito.

Il lavoratore è obbligato ad avvisare il datore del fatto che non si presenterà in azienda.

L’avviso può essere dato con qualsiasi mezzo idoneo: telefonicamente, a mezzo email o fax, oppure, in caso di impossibilità del diretto interessato, facendo chiamare il coniuge o il figlio maggiorenne, o un genitore.

Diversamente, si considera ingiustificata l’assenza dal lavoro qualora la stessa non sia riconducibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione lavorativa, e dare seguito ad una contestazione per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà e procedere con una sanzione.

L’assenza per imprevisto va motivata e documentata.

 

Nel pubblico impiego, la documentazione relativa all’ assenza imprevista, può anche non essere fornita, questo per effetto di un importante orientamento dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) proprio in materia di assenza per imprevisto.

L’Agenzia ha ritenuto che possono essere concessi al lavoratore, nei limiti quantitativi annui previsti dalla contrattazione collettiva, permessi per motivi personali, tutte le volte in cui il lavoratore giustifichi la richiesta di questi adducendo motivi che oggettivamente e ragionevolmente non possono considerarsi futili.

Di conseguenza nulla sembra impedire che tali permessi possano essere utilizzati anche per far fronte ad esigenze, cause o eventi imprevisti del dipendente, che si siano manifestati nel giorno in cui si chiede il permesso stesso.

I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari, sono normati all’art. 37 del CCNL del 2016/2018 del Comparto sanità.

La dizione utilizzata nell'ambito della disciplina contrattuale lascia intendere che non vi sono preclusioni o vincoli circa i motivi che possono essere addotti come presupposto giustificativo per la richiesta dei permessi.

 

Infatti, la clausola prevede genericamente soltanto che tali permessi possono essere fruiti "per particolari motivi personali e familiari" consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare liberamente le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più appropriate ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

 

Da ciò deriva che, anche le ipotesi di fruizione dei permessi, non sono specificate dal CCNL.

 

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la clausola contrattuale in esame, espressamente, non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell'interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.