I nuovi permessi della legge 104/92 introdotti dal DL 17 marzo 2020, n. 18. Ecco come cambiano
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto legge n. 18, dal 17 marzo 2020 i permessi di cui alla legge 104/92 sono stati temporaneamente incrementati.
Riportiamo di seguito il testo della norma:
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
“1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. ….”.
Stante quanto sopra si deve ritenere che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 sono 3 al mese ai quali si aggiungono ulteriori 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (per un totale di 18 giorni nei due mesi). Il beneficio di questi ulteriori complessivi 12 giorni, per il solo personale sanitario, è riconosciuto “compatibilmente con le esigenze organizzative” delle aziende ed enti del SSN impegnate nell’emergenza e del comparto sanità. Non viene messo in discussione il diritto consolidato per legge (i 3 giorni) in questa situazione emergenziale e temporanea.