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Covid-19. 171 i decessi sul lavoro, ma per l’Inail il datore non ha responsabilità penale e civile

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/05/2020 vai ai commenti

AttualitàCoronavirusStudi e analisi

Hanno superato quota 43 mila le denunce di contagio da coronavirus sul lavoro e 171 denunce da infortunio mortale, la metà delle quali riguardano il personale sanitario.

A rivelarlo i dati Inail aggiornati al 15 maggio: 43.399 i contagi sul lavoro denunciati tra fine febbraio ed il 15 maggio, seimila in più rispetto al dato del 4 maggio. I casi di infezione con esito mortale registrati nello stesso periodo sono 42 in più rispetto al monitoraggio precedente.

Età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali.

Nove decessi su 10, in particolare, sono concentrati nelle fasce di età 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,3%). Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all'82,5% del totale.

A livello geografico, tra le regioni più di un'infezione da coronavirus di origine professionale su tre (34,9%) è avvenuta in Lombardia. L'incidenza lombarda sul totale dei decessi sale oltre quasi al 44%. Rispetto alle attività produttive, il settore della Sanità e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e case di riposo, registra il 32,3% dei casi mortali.

 

I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

 

Sul tema l’Inail ha chiarito che i criteri per per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

Questo vuol dire che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Questo perché per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni è difficile configurare violazioni.

 

Da Inail e Repubblica

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