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No al diritto ai permessi studio se il lavoratore è “fuori corso”

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/09/2020

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il lavoratore studente universitario che risulta ‘fuori corso’ perde il diritto ai permessi studio. Respinta definitivamente la richiesta avanzata da un dipendente di un ente pubblico. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di discriminazione. Decisiva la constatazione che il lavoratore è sì uno studente universitario, ma fuori corso.

A stabilirlo la Cassazione con la Sentenza n. 19610 del 18 settembre 2020.

I fatti

La Corte d'appello di Bologna, in conferma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Ravenna, respingeva la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, perché fuori corso.

Il dipendente ricorreva in Cassazione.

(Dettagli norma contrattuale in fondo all’articolo)

 

Motivazioni Cassazione

La norma contrattale risulta certamente di carattere migliorativo rispetto alla previsione contenuta nello Statuto dei lavoratori, poiché attribuisce il diritto ad ottenere permessi anche per la frequenza di corsi, e non solo per sostenere gli esami.

E, tuttavia, sottopone tale diritto a numerosi limiti, quali il numero massimo di ore individuali per anno (150), il numero massimo di dipendenti che possano fruire dei permessi (3% del totale delle unità in servizio ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore per eccesso), stabilendo altresì criteri di scelta tra gli studenti lavoratori ove il limite del 3% sia superato dalle richieste pervenute.

La norma contrattuale, per individuare i beneficiari in caso di concorso di richieste che superino il limite annuale, individua l'anno di frequenza (ultimo, penultimo, etc, postulando necessariamente il riferimento agli studenti in corso regolare). La corte ha correttamente posto in rilievo che la norma si riferisce alla "frequenza" di corsi di studio universitari, attività chiaramente riservata ad un numero delimitato di anni, quelli coincidenti con il corso legale di studi e che la norma sarebbe stata formulata diversamente, ove lo svolgimento di attività didattiche preordinate alla preparazione degli esami dovesse essere considerato fungibile alla frequentazione delle lezioni per gli anni in corso regolare.

 

 

Infermieri e diritto allo studio

Il Diritto allo studio non può essere rifiutato a nessuno”.

Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.

Così il CCNL dedica Capo VI alla Formazione del personale, che ha le seguenti finalità:

- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;

- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;

- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

 

Per poter studiare il Dipendente ha a disposizione due possibilità:

Permesso studio 150 ore

Congedi retribuiti

Congedi non retribuiti

 

Permesso studio 150 ore

Art 48

Comma 1Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.

 

Chi può beneficiare dei permessi per Diritto allo Studio?

I lavoratori a tempo indeterminato

i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 del 1970.

 

Per cosa posso utilizzare le 150 ore di Diritto allo studio?

Il diritto allo studio del lavoratore dipendente deve comunque conciliarsi l’interesse del datore di lavoro, sia pubblico che privato.

La disciplina legislativa del diritto allo studio sopra descritta si articola essenzialmente su due livelli:

la concessione dei permessi straordinari retribuiti per sostenere le prove d’esame

la previsione di carichi di lavoro e di una organizzazione oraria della prestazione che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

Per questo le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari (colloqui con docenti, disbrigo pratiche di segreteria, etc.).

Per queste ipotesi il diritto allo studio non è sussidiato dai permessi ma dall’obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed è escluso, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali

(comma 10 art 48).

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati , il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami (comma 11 art 48).

 

E se il numero delle richieste di permessi Diritto allo studio supera il 3%, quale dipendente ha la precedenza?

Il comma 6 stabilisce che:

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

comma 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

comma 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa .