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Covid. Infermieri contagiati: quando fare richiesta di risarcimento danno biologico

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La Redazione
Pubblicato il: 10/01/2022

CoronavirusCoronavirusLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nell’attuale situazione pandemica, per tutti i medici, infermieri e operatori sanitari di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata che abbiano contratto il coronavirus scattano le tutele assicurative Inail.

La copertura INAIL, stabilita dal Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia), all’articolo 42, comma 2, prevede il  “rischio specifico”, ovvero,  vale la presunzione di esposizione professionale.

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari.

Una volta che sia stato riconosciuto l’infortunio sul lavoro, la tutela Inail coprirà l’assenza dal lavoro per tutto il periodo di isolamento domiciliare ed ogni periodo di assenza lavorativa dovuta al prolungamento dell’infezione da nuovo coronavirus.

 

Ove l’infezione determini gravi complicanze, con postumi invalidanti superiori al 5%, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno biologico da parte di Inail.

Nel caso di morte sul lavoro dovuta al Covid-19, l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori tutela i diritti degli eredi superstiti mediante il pagamento di una rendita Inail, puoi approfondire nel nostro articolo Morte sul lavoro risarcimento agli eredi.

Ed inoltre in caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum prevista dal fondo di sostegno delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Per il calcolo delle sequele invalidanti da Covid, l’INAIL, distingue quattro classi di disturbi: lieve/lieve-moderato; II:
moderato; III: moderato-severo; IV: severo). La prima classe è a sua volta distinta in tre sotto- classi: IA, IB e IC.
Il terzo elemento definitorio del sistema valutativo proposto è il “coefficiente di proporzionalità”, strumento utile a ricondurre il valore
sommatorio dei disturbi minori e maggiori ad una classe unica di danno biologico permanente, espressione dell’effettiva validità biologica lesa.
Ai fini di una migliore comprensione, la tabella che segue richiamerà i contenuti appena descritti.